Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19139 del 13/07/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19139 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
FRONCILLO ANTONIO, nato a Qualiano il 20.1.1952

avverso la sentenza in data 7.10.2016 della Corte di Appello di Napoli
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Paolo Canevelli che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 7.10.2016 la Corte di Appello di Napoli, in parziale
riforma della pronuncia di primo g rado conse g uente alla pronuncia della Consulta
n.56/2016 che aveva comportato la derubricazione del reato di cui all’art.181,
comma 1-bis d. I g s. 42/2004 in contravvenzione ha confermato la penale
responsabilità di Antonio Froncillo per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), 83 e 95
dpr 380/2001 e 181 comma 1-bis d. I g s.42/2004 per aver realizzato in assenza
di permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesag g istico, nonché
sismica l’ampliamento di un presistente manufatto con una volumetria alta circa
3 nnt composta di tre vani, senza aver depositato g li atti progettuali presso

Data Udienza: 13/07/2017

l’ufficio del Genio Civile prima dell’inizio dei lavori, riducendo la pena già
inflittagli a tre mesi di arresto ed C 24.000,00 di ammenda.
Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito
riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo deduce
in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 191 e 240
c.p.p. che le foto aeree sulle quali si era basata la pronuncia di condanna non
potevano costituire legittime fonti di prova in quanto documenti anonimi non

2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale,la
mancata specificazione delle ragioni per le quali era stata esclusa la non
punibilità del fatto ex art.131-bis c.p., la cui particolare tenuità era invece
evincibile dalla modesta superficie, pari ad appena 20 mq. complessivi
dell’ampliamento, in aderenza ad un preesistente manufatto e dal contenimento
del contestato abuso nell’aumento nel limiti del 30% rispetto all’immobile
principale consentiti vigente dalla normativa urbanistica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L’assoluta inutilizzabilità dei
documenti anonimi, sancita dall’art. 240 cod. proc. pen., si riferisce ai documenti
rappresentativi di dichiarazioni, sicché la norma non trova applicazione in
relazione a quelli fotografici. (Sez. 1, n. 42130 del 13/07/2012 – dep.
29/10/2012, Arculeo e altri, Rv. 253800; Sez. 5, n. 44868 del 08/10/2003 – dep.
21/11/2003, Gugliara, Rv. 227009). I rilievi fotografici rappresentativi dello stato
dei luoghi, nozione rientrante nella categoria delle “cose” contemplata dall’art.
234, comma primo, cod. proc. pen., rientrano invece a pieno titolo nelle prove
documentali che, avendo contenuto figurativo, non costituito cioè dalla scrittura,
bensì dalle immagini, costituiscono di per sé piena prova che può esser sempre
acquisita, e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio
convincimento (Sez. 3, n. 11116 del 15/06/1999 – dep. 29/09/1999, Finocchiaro
F, Rv. 214457; Sez. 3, n. 19968 del 16/04/2008 – dep. 19/05/2008, Milazzo, Rv.
240048). La loro provenienza, non richiedendo alcuna sottoscrizione a differenza
dei documenti dichiarativi, è logicamente ascrivibile alla stessa parte che le
produce, e dunque nella specie ai verbalizzanti che su di esse hanno peraltro
reso rituale deposizione testimoniale confermando che entrambe le fotografie
riproducevano il manufatto di proprietà dell’imputato e che la distanza temporale
intercorsa tra i due scatti, l’uno risalente al 19 luglio e l’altra al 31.7.2013,
evidenziavano la data dell’ampliamento abusivo, presente solo nella seconda foto
ed assente nella prima.

2

essendo stato chiarito dal teste escusso come fossero stati acquisiti.

2. Fondato deve invece ritenersi il secondo motivo di ricorso. Nessuna
motivazione viene infatti resa dalla Corte distrettuale a fondamento del diniego
della causa di non punibilità del reato invocata dalla difesa, costituendo
motivazione meramente apparente l’affermazione, riproduttiva della rubrica
dell’art.131-bis cod. pen. con la quale la quale è stata esclusa la particolare
tenuità del fatto: non vi è alcuna valutazione infatti in ordine l’insussistenza in
concreto dei presupposti di applicabilità della norma, costituiti dai due indicirequisiti, l’uno di segno positivo della particolare tenuità dell’offesa, a sua volta

del pericolo, non evincibili neppure dalla sintetica motivazione relativa
all’accertamento della colpevolezza dell’imputato, e l’altro di segno negativo della
non abitualità del comportamento del reo.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente a tale
mancata valutazione con rinvio innanzi ad altra Sezione della Corte di Appello di
Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione
dell’art.131-bis c.p. con rinvio innanzi ad altra Sezione della Corte di Appello di
Napoli, ferma restando l’affermazione di responsabilità
Così deciso il 13.7.2017

scindibile nella disamina della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o

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