Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19138 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19138 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Freno Vincenzo, nato il 20/07/1962 a Brancaleone
avverso l’ordinanza del 27/12/2017 del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Antonio Speziale, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso, depositando note d’udienza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione
specializzata per il riesame, ha confermato l’ordinanza del 16 ottobre 2017, con
la quale il Gip del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato a Vincenzo Freno la
misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai seguenti reati:
– partecipazione all’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta operante nel
territorio di Reggio Calabria sub capo 1), per avere, quale ingegnere legato alla
figura di Saverio Mollica, beneficiando di una sistematica preposizione da parte
del comune di Brancaleone a direttore dei lavori degli appalti, assicurato la
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Data Udienza: 19/04/2018

presenza di imprese non autorizzate e legate al clan mafioso ai fini
dell’esecuzione – in subappalto – di lavori senza informare la stazione appaltante;
fatti accertati dal marzo 2009 all’aprile 2013;
– falsità ideologica sub capo 4), per avere, nella qualità di progettista e direttore
di lavori, formato un certificato di esecuzione dei lavori affermando falsamente
che i lavori erano stati eseguiti “a regola d’arte”, con l’aggravante
dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 7 I. 12 luglio 1991, n. 203, commesso il
24 giugno 2009;

epoca antecedente al 27 ottobre 2010.
1.1. Dopo avere preliminarmente dato conto delle coordinate ermeneutiche
della fattispecie di associazione per delinquere di stampo mafioso, il Tribunale
del riesame ha evidenziato come Vincenzo Freno sia gravemente indiziato di far
parte dell’articolazione dell”ndrangheta facente capo a Saverio Mollica, la cui
veste ed operatività sono state riconosciute nel procedimento c.d. “Provincia” o
“Crimine”, con sentenza irrevocabile dell’A.G. di Reggio Calabria. Il Collegio ha
dunque precisato che il presente procedimento si innesta nella fase temporale
successiva alla cosiddetta faida di Motticella (che vedeva contrapposti due gruppi
antagonisti del Mollica – Morabito e Scriva -Palamara — Speranza) e rappresenta
il frutto degli esiti di due filoni investigativi concernenti, l’uno, l’infiltrazione della
criminalità organizzata nelle istituzioni pubbliche con riferimento al
condizionamento mafioso degli appalti pubblici; l’altro, il traffico d’armi e di
stupefacenti gestito dalle organizzazioni mafiose investigate. Il Tribunale ha dato
conto del fatto che il compendio investigativo è rappresentato, oltre che dagli
esiti dei procedimenti in parte già coperti da giudicato, dalle risultanze delle
intercettazioni telefoniche nonché dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di
giustizia Maurizio Maviglia, che consentiva di ricostruire la struttura associativa e
le dinamiche della consorteria nei territori di Bruzzano, Brancaleone e Africo.
1.2. Con specifico riguardo aecontestazione sub capo 1) della imputazione
provvisoria, il Tribunale ha rilevato che le intercettazioni (dal contenuto auto ed
etero accusatorio) e le ulteriori emergenze delle indagini documentano l’operato
disinvolto del Freno nel richiamare vincoli, legami e protezioni mafiose e
nell’operare secondo modalità illecite ben sperimentate, in totale dispregio della
normativa in materia, e, dunque, quale ingegnere nominato dal comune di
Brancaleone quale progettista e direttore dei lavori, nel rendersi protagonista
delle logiche spartitorie degli appalti legati agli equilibri mafiosi di controllo del
territorio. Il Collegio ha posto in luce come i rapporti del Freno con Mollica
prendessero avvio dal danneggiamento della sua autovettura il 4 marzo 2007, a
seguito della quale l’indagato, al fine di scoprire gli esecutori materiali del
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– detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola sub capo 7), commesso in

danneggiamento, si rivolgeva a diverse cosche della zona ed, in particolare, a
quella del Mollica, alla quale si legava successivamente; come, dalle
intercettazioni (riportate per stralci nell’ordinanza), si evinca che il movente
dell’incendio fosse da ricondurre al tentativo di indurre Freno ad abbandonare
politicamente Domenico Malaria, ex sindaco di Brancaleone, e di convincerlo a
fare pressioni su Malaria affinchè convogliasse il suo pacchetto di voti a favore di
Gentile Scaramozzino. A comprova dell’inserimento del Freno nel gruppo dei
Mollica, il Tribunale ha ricordato le emergenze delle captazioni e, segnatamente,

prima ai Mollica, non gli avrebbero bruciato la macchina”; progressivo n. 1134
del 14 settembre 2009), la conversazione nella quale Freno veniva descritto
come soggetto “nelle mani” di Mollica (progressivo n. 1525 del 4 ottobre 2009),
le ulteriori conversazioni dimostrative della partecipazione del Freno ad incontri
Mollica e le “ambasciate” per tramite di “Paparuni” (progressivo n. 7973 del 17
giugno 2010) nonché la condotta serbata dal ricorrente in occasione del
contrasto insorto con Paolo Benevoli e Francesco Platea per una fornitura di
calcestruzzo, là dove si atteneva ai suggerimenti del Palamara.
1.4. Il Tribunale ha dunque dato conto delle emergenze delle intercettazioni
integranti i gravi indizi in ordine al reato alle ulteriori incolpazioni provvisorie di
cui ai capi 4) e 7).
1.5. Sul fronte cautelare, rilevata l’operatività della duplice presunzione di
pericolosità sociale e di adeguatezza prevista dall’art. 275, comma 3, del codice
di rito, il Collegio ha rimarcato come Freno risulti inserito in un contesto di
cosiddetta “mafia storica” e come – dall’incartamento processuale – non emerga,
nè sia stato dedotto dalla difesa, alcun elemento dimostrativo della rescissione
dei suoi legami con la consorteria criminosa, stimando di conseguenza
applicabile la sola misura di maggior rigore.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso Vincenzo Freno, con atto
firmato dai difensori di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi di
seguito sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge
penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 192, commi 1 e 2,
cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., 479 cod. pen. aggravato ex all’art. 7 I. 12
luglio 1991, n. 203, e 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, per travisamento della
“prova da intercettazione”. Al riguardo, il ricorrente evidenzia come il Tribunale
abbia desunto la partecipazione di Freno alla consorteria criminale senza definire
il concreto ed effettivo contributo assicurato, al di là di mere affermazioni
congetturali, affidandosi ad un principio indiziario di tipo deduttivo (secondo cui

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le parole di Palamara (il quale asseriva che “se Vincenzo Freno si fosse legato

un professionista che si occupi di appalti pubblici in un ambiente controllato dalla
mafia non possa non essere protagonista delle logiche di spartizione illecita degli
appalti). Il ricorrente rimarca, inoltre, come l’appartenenza del Freno
all’associazione sia stata desunta da un’equazione palesemente illogica e da una
congetturale affermazione del coindagato Filippo Palamara, tratta
dall’intercettazione ambientale n. 1134 del 14 settembre 2009, secondo la quale
“se Vincenzo Freno si fosse legato prima ai Mollica, non gli avrebbero bruciato la
macchina e se non gli avessero bruciato la macchina, Vincenzo non era legato ai

Mollica e ad altri soggetti “influenti” (evinto dalle captazioni successive),
circostanza di per sé non dimostrativa di un rapporto di conoscenza tra Freno e
Mollica né della consapevolezza del ricorrente circa la veste di tale personaggio,
né tanto meno comprovante la sua intraneità nella consorteria. Il ricorrente ha
aggiunto come non possa assegnarsi valore indiziante alla reazione del Freno al
tentativo di “sopraffazione professionale” posto in essere dal Paolo Benavoli e dal
Platea. Quanto all’incolpazione di cui al capo 4), il ricorrente si duole della
ritenuta gravità indiziaria in ordine alla falsità ideologica in relazione alla
esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Torre Galati ascritta al Freno sulla
base della translitterazione della interlocuzione captata fra Palamara e Mancuso
(n. 1839 del 16 ottobre 2009), assunto non confermato da alcun accertamento
in merito all’esistenza dell’illecito subappalto di cui sarebbe stato contraente il
Palamara, potendo essere stata effettuata una cessione dell’esecuzione delle
opere senza alcun obbligo di comunicazione alla stazione appaltante, in presenza
delle condizioni definite dal Codice degli appalti. Ad ogni modo, non vi sarebbe
prova dell’elemento soggettivo in capo al Freno. Infine, quanto alla contestazione
concernente l’arma di cui al capo 7), il ricorrente evidenzia come gli elementi
indiziari si fondino esclusivamente sull’intercettazione ambientale n. 8921 del 28
luglio 2010 intercorsa fra Freno e Palamara, dal contenuto non univoco.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed
il vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 7 I.
12 luglio 1991, n. 203, per avere i Giudici della cautela omesso di chiarire se
essa si correli al metodo mafioso piuttosto che alla agevolazione mafiosa e
dunque di argomentare, qualora ritenuta integrata la seconda ipotesi, in ordine
all’elemento soggettivo.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed il
vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza nell’attualità delle
esigenze cautelari, per avere il Tribunale fatto ricorso a formule stereotipate ed
apodittiche quanto alla stabilità dei rapporti di Freno con la cosca mafiosa di
riferimento ed al suo concreto contributo come braccio operativo nel settore
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Mollica” e dalla successiva richiesta di intervento rivolta dal Freno a Saverio

degli appalti e di ambasciatore del Mollica, nonostante la risalenza nel tempo
delle condotte, ponendo a carico della difesa una prova “diabolica”, cioè
l’allegazione di prove positive della rescissione del vincolo, nella specie peraltro
evidente alla luce della vetustità e del limitato coinvolgimento del Freno nei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.

Ritiene invero il Collegio che il Tribunale del riesame, chiamato a

rivalutare la sussistenza dei presupposti del titolo cautelare, abbia omesso di
dare un’adeguata ed esaustiva risposta ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza della partecipazione di Freno all’associazione per delinquere di
stampo mafioso.
2.1. Giova premettere come, secondo la consolidata elaborazione
ermeneutica di questa Corte di legittimità, la partecipazione ad una associazione
di tipo mafioso possa essere desunta – sul piano probatorio – da indicatori
fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti
propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa
logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di
indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse
fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di
“uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi

facta concludentia, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura
dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento,
peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (Sez. 1, n.
1470 del 11/12/2007 – dep. 2008, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238839).
Occorre altresì rammentare il principio di diritto alla stregua del quale, ai fini
della prova dell’adesione all’associazione per delinquere (nella specie di tipo
mafioso), la messa a disposizione dell’organizzazione criminale non può risolversi
nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli
associati, quand’anche di livello apicale, a servizio di loro interessi particolari, ma
deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio ed essere di natura ed
ampiezza tale da dimostrare l’adesione permanente e volontaria ad esso per ogni
fine illecito suo proprio (Sez. 1, n. 26331 del 07/06/2011, Nucera, Rv. 250670).

3. Di tali condivisibili regulae iuris non ha fatto corretta applicazione il
Tribunale nel decidere il ricorso proposto dal Freno.

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1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito esposti.

3.1. Nell’argomentare la ritenuta partecipazione del Freno al contratto
associativo, il Giudice della impugnazione cautelare ha valorizzato il legame ed i
contatti dell’indagato con Saverio Mollica (già ritenuto intraneo all’associazione
per delinquere di stampo mafioso con sentenza irrevocabile); ha ripercorso il
contenuto di alcune captazioni da cui ha evinto come Freno, quale progettista dei
lavori del palazzetto dello sport e dei lavori di recupero e valorizzazione della
torre e della chiesa di Galati appaltati dal comune di Brancaleone, pur essendo
stati aggiudicati all’impresa di costruzioni edili stradali “Ieromedia s.r.l.”, fossero

evidenziato come, in occasione del diverbio con Paolo Benavoli e Francesco Patea
– i quali intendevano imporsi quali fornitori di una partita di calcestruzzo nel
comune di Brancaleone -, Freno avesse operato quale “ambasciatore” delle
cosche ivi operanti, chiarendo come quella zona fosse sottoposta al dominio degli
“afri coti”.
Il Collegio della cautela ha dunque disegnato il ruolo operativo del Freno
quale soggetto pienamente consapevole “delle dinamiche relative alle spartizioni
degli appalti pubblici” e “braccio operativo nel settore dei lavori e degli appalti
pubblici”.
3.2. Ritiene il Collegio che, nel pervenire a tale conclusioni, il Tribunale
calabrese non abbia adeguatamente assolto all’onere di motivazione là dove non
ha illustrato le specifiche circostanze di fatto emerse dalle investigazioni
certamente sintomatiche di un suo ruolo strumentale alla realizzazione di
interessi della consorteria nell’infiltrazione delle imprese riconducibili
all”ndrangheta nel settore dei lavori pubblici; ha omesso di indicare gli specifici
atti o comportamenti che, se pure non necessariamente forniti di autonoma
rilevanza penale, possano ritenersi indicativi del consapevole apporto
dell’indagato al perseguimento degli interessi della consorteria e, per quanto più
rileva, della sua intraneità nella societas.
Partecipazione che, secondo la consolidata lezione di questa Corte
regolatrice, presuppone che sia provato (almeno in termini di gravità indiziaria,
ai fini che ci occupano) l’effettiva partecipazione nel gruppo criminale con
accettazione delle sue regole e finalità al fine di ampliarne la sfera di influenza e
di favorirne la realizzazione delittuosa con la permanente messa a disposizione
della propria attività. E’ cioè indispensabile che dagli atti acquisiti al
procedimento emerga che l’indagato abbia assunto o gli sia stato riconosciuto il
ruolo di componente del sodalizio ed abbia aderito consapevolmente al
programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa
e la temibilità dell’associazione, ovvero che egli – qualora non sia stata acquisita
la dimostrazione dell’inserimento formale del singolo all’interno della cosca — egli

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stati in parte eseguiti dalla ditta di Filippo Palamara legata al clan mafioso; ha

abbia posto in essere – in modo consapevole e volontario – una o più attività
significative nell’interesse dell’associazione mafiosa (Sez. 2, n. 56088 del
12/10/2017, Agostino e altri, Rv. 271698).
3.3. Ritiene invero il Collegio che non possa assegnarsi univoca portata
dimostrativa della consapevole e volontaria partecipazione del Freno
all’associazione dalla circostanza che egli frequentasse Mollica, là dove – non
avendo il Tribunale chiarito gli esatti termini dei rapporti dell’indagato con
l’elemento di vertice della consorteria – la mera frequentazione di affiliati per

pubblici e in contesti territoriali non vale, di per sé, a fondare l’intraneità al
sodalizio criminale, potendo essa essere utilizzata soltanto come elemento di
riscontro rispetto ad altre emergenze processuali (Sez. 2, n. 6272 del
19/01/2017, Corigliano e altri, Rv. 269294).
La messa a disposizione del Freno agli interessi della consorteria non può
trarsi dalla circostanza che egli, in occasione dei lavori del palazzetto dello sport
e della torre Galati, consentisse l’esecuzione in subappalto di parte dei lavori alla
ditta di Filippo Palamara. Anche con riguardo a tale emergenza – sia pure in
ipotesi significativa della concreta operatività dell’indagato a favore degli
interessi della cosca -, i Giudici del merito cautelare non hanno dato conto della
riconducibilità di tale affidamento al Freno, non hanno spiegato le ragioni per
quali che l’affidamento dei lavori in subappalto alla ditta del Palamara fosse
avvenuta in violazione dei limiti dell’appalto, non hanno chiarito quali fossero i
rapporti fra Palamara e la cosca del Mollica, non hanno esplicitato le ragioni per
le quali abbiano ritenuto che detta ditta fosse riconducibile all’orbita delle
imprese di tale cosca e – soprattutto – non hanno indicato gli elementi sulla
scorta dei quali abbiano ritenuto che Freno fosse a conoscenza della
riconducibilità dell’impresa del Palamara al gruppo mafioso così da poter
affermare – sempre nei termini di cui all’art. 273 cod. proc. pen. – che l’avere il
ricorrente favorito l’indicata ditta si sia tradotto in un consapevole e volontario
contributo alla realizzazione degli interessi della societas sceleris nel settore degli
appalti pubblici.
Né la non esaustiva motivazione resa dal Tribunale sul punto può ritenersi
compensata dalla vicenda concernente il diverbio di Freno con Benavoli e Patea, i
quali intendevano imporsi nella fornitura di calcestruzzo, là dove il Collegio non
ha offerto elementi univoci per superare l’obbiettiva ambivalenza
dell’atteggiamento serbato dal ricorrente in tale occasione, dovendo la reale
natura di tale contrasto esser illuminata anche attraverso la chiarificazione – che
si è detto invece lacunosa – dei rapporti fra Freno, Palamara e Mollica.

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motivi di parentela, amicizia o rapporti d’affari ovvero in occasione di eventi

3.4. Infine, l’accusa circa la contestata intraneità del Freno alla compagine
associativa del Mollica non può ritenersi congruamente argomentata – come
invece ha fatto il Tribunale – sulla base del contenuto delle intercettazioni
valorizzate secondo cui Freno, al fine di scoprire gli esecutori materiali del
danneggiamento della sua autovettura il 4 marzo 2007, si sarebbe rivolto a
diverse cosche della zona ed, in particolare, a quella del Mollica, entrandovi a far
parte, come evinto dalle parole di Palamara “se Vincenzo Freno si fosse legato

prima ai Mollica, non gli avrebbero bruciato la macchina” (progressivo n. 1134

Non è revocabile in dubbio che, secondo i consolidati principi espressi da
questa Corte regolatrice, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche
intercettate, a cui non abbia partecipato l’imputato, possano costituire fonte
diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni e nondimeno essi
possono essere utilizzati quale prova piena del fatto rappresentato a condizione
che siano gravi, precisi e concordanti e cioè allorchè: a) il contenuto della
conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano
all’imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell’ambito
dell’associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino
non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per
ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro (Sez. 6, n. 8211 del
11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266509; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013,
Vetro, Rv. 257398). Ne discende che il contenuto delle captazioni, qualora privo
di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell’art. 192,
comma 2, cod. proc. pen., deve essere riguardato quale indizio, da convalidare
alla luce di altre evidenze investigative.
Orbene, stima il Collegio che la frase del Palamara circa l’esistenza del
“legame” di Vincenzo Freno a Mollica – giusta anche la già rilevata assenza di
chiarezza in ordine ai rapporti fra Palamara e Mollica – costituisertamente un
indizio della partecipazione del ricorrente al gruppo criminale e, nondimeno,
detto indizio, per poter assurgere a requisito ex art. 273 cod. proc. pen.,
avrebbe dovuto essere corroborato da altri elementi convergenti nel senso della
consapevole adesione del ricorrente alla societas.

4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata in relazione al
profilo concernente la ritenuta partecipazione del Freno all’associazione per
delinquere di stampo mafioso.
4.1. Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale calabrese dovrà comdunque
indicare gli specifici elementi indiziari tratti dalle indagini sin qui svolte, sulla
scorta dei quali sia possibile affermare che Freno abbia consapevolmente e
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del 14 settembre 2009).

volontariamente inteso prendere parte all’associazione per delinquere,
segnatamente nella cosca facente capo a Saverio Mollica, con lo specifico ruolo di
braccio operativo e di “ambasciatore” del sodalizio nel settore dei lavori pubblici.
4.2. Nel compiere tale valutazione, il Collegio del merito cautelare dovrà
altresì verificare se la condotta, in ipotesi delittuosa, posta in essere dal Freno
non possa trovare più corretto inquadramento nella figura del concorso esterno
nell’associazione mafiosa.
A tale riguardo, il Giudice del rinvio dovrà tenere conto dei consolidati

di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. quel soggetto che, pur non inserito
stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca tuttavia un
concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o
morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella
conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell’associazione,
rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del
fatto criminoso collettivo (Fattispecie relativa ad ordinanza cautelare emessa nei
confronti di un funzionario comunale, annullata dalla S.C. perché – al di là di
apodittiche affermazioni quali l’essersi “messo a disposizione della cosca”,
diventandone il “punto di riferimento all’interno dell’ufficio tecnico comunale” non conteneva l’indicazione dei comportamenti concreti attraverso i quali
l’indagato avrebbe agevolato il sodalizio criminale) (Sez. 6, n. 8674 del
24/01/2014 – dep. 24/02/2014, Imbalzano, Rv. 258807; Sez. 6, n. 47081 del
24/10/2013, Malaspina Rv. 258028; Sez. 6, n. 29458 del 26/06/2009, Rv.
244471; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672). Giova
precisare che il dolo del concorso esterno in associazione di tipo mafioso
presuppone che l’agente, pur sprovvisto dell’affectio societatis

e cioè della

volontà di fare parte dell’associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della
stessa, rendendosi conto dell’efficacia causale della sua attività di sostegno per
la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, all’interno della
quale i membri effettivi devono poter contare sull’apporto vantaggioso del
concorrente esterno (Sez. 2, n. 34979 del 17/05/2012, Di Bella e altri, Rv.
253657).

5. Il ricorso si appalesa fondato anche riguardo all’ulteriore deduzione
concernente la ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 7 I. 12 luglio 1991,
(sub punto 2.2 del ritenuto in fatto).

n. 203, in relazione al reato sub capo 4)

5.1. Ferma la congruità dell’apparato argomentativo sviluppato in ordine alla
gravità indiziaria del falso ideologico (poggiata sul chiaro contenuto delle
captazioni), nel ritenere integrata l’aggravante in parola nella forma
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principi affermati in materia, secondo i quali deve ritenersi responsabile del reato

dell’agevolazione mafiosa, il Giudice del gravame cautelare non ha
adeguatamente argomentato in ordine all’elemento intenzionale.
5.2. Ed invero, come questa Corte ha più volte affermato, la circostanza
aggravante dell’agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso,
prevista dall’art.7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio
1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare
motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della
condotta a favorire il sodalizio; ne consegue che, nel caso di concorso di persone

concorrenti che abbiano agito in base a tale finalità. (In motivazione la Corte ha
precisato che la disciplina prevista dall’art. 118 cod. pen. ha carattere speciale
rispetto a quella prevista dall’art. 59, comma secondo, cod. pen. e non è,
pertanto, applicabile a titolo di colpa). (v. da ultimo, Sez. 6, n. 54481 del
06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652).

6. L’ulteriore motivo in punto di esigenze cautelari è ovviamente assorbito.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio
Calabria, sezione del riesame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 19 aprile 2017

nel reato, detta circostanza è applicabile, ai sensi dell’art. 118 cod. pen., solo ai

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