Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19138 del 16/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19138 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTARINI IGLIS N. IL 31/03/1958
avverso la sentenza n. 15109/2014 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,
del 12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 16/12/2016

RILEVATO IN FATTO

go (0401—
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Me-14.ga applicava a Bertarini Iglis,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi quattro di
reclusione ed euro duemiladuecento di multa, per i reati di cui agli artt. 582,
594, 612, 2 e 4 L. n. 895 del 1967, 648, 23 L. n. 110 del 1975 ed altro,
commessi in Bologna nel maggio 2011.
Avverso tale sentenza il Bertarini, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
Cassazione, deducendo vizio di motivazione, per omessa valutazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
In linea genarale, va premesso che l’applicazione della pena su richiesta
delle parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l’imputato e il
pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e
sull’entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di
applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne discende che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché risultano coperti dal
patteggiamento.
Nel caso di specie, le doglianze difensive proposte nell’interesse
dell’imputato appaiono prive di specificità e comunque manifestamente
infondate, in ragione del fatto che l’organo giudicante, oltre a qualificare
correttamente i fatti illeciti, si soffermava sugli elementi costitutivi dei reati
contestati, specificando che tutte le armi dettagliatamente indicate nei capi di
imputazione avevano formato oggetto di sequestro.
A fronte di tale indicazione, il ricorrente non produceva nella presente sede
gli elementi documentali, acquisiti nel corso del procedimento, in base ai quali
l’organo giudicante avrebbe potuto pervenire ad una valutazione diversa. Tale

i

carenza comporta l’aspecificità del motivo di ricorso per violazione del principio
di autosufficienza.
Eventuali diritti di terzi sulle armi potrebbero essere fatti valere con apposito
incidente di esecuzione.
2

dell’avvenuta pregressa restituzione di alcune armi al legittimo titolare.

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo
ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2016.

ammende.

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