Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19137 del 19/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 19137 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Aurora Luca, nato il 28/10/1992 a Catania

avverso la sentenza del 26/01/2018 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello il Tribunale di Catania
ha applicato nei confronti di Luca Aurora la pena su sua richiesta in relazione ai
reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Ed invero, secondo quanto dispone il comma 2-bis dell’art. 448 cod.
proc. pen. (come novellato dall’art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103), “Il
pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la
sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.

1

Data Udienza: 19/04/2018

V

2.2. Ne discende l’inammissibilità del motivo che attenga – come appunto
quello dedotto dal ricorrente nella specie – la valutazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in fav e della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 19 aprile 2017

congruo determinare in quattromila euro.

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