Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19137 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19137 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Cangiano Salvatore, nato il giorno 8.9.1961
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, del 19.4.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Aldo Policastro, il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore, avv. Carolina Capaldo, il quale ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ha confermato la
sentenza di condanna dell’imputato Salvatore Cangiano pronunciata in
primo grado per il delitto di ricettazione di un motocarro.

Data Udienza: 05/04/2013

2. Ricorre l’imputato contestando violazione di legge per nullità
dell’ordinanza con cui è stata dichiarata in primo grado la contumacia
dell’imputato per omessa notificazione del decreto di citazione e dell’estratto
contumaciale della sentenza di primo grado; tali atti risultano infatti
notificati il primo a mani della di lui sorella e il secondo a mani della di lui
madre, qualificate come conviventi pur risiedendo e avendo eletto domicilio
all’epoca l’imputato in luogo diverso;

fini della prova della esistenza del dolo di ricettazione, osservato che
l’imputato, colto dalle forze dell’ordine in prossimità del mezzo risultato
rubato e datosi alla fuga, non ha saputo dare plausibile giustificazione della
sua condotta, essendo tale motivazione del tutto insufficiente a fondare un
giudizio di responsabilità, anche a fronte delle molteplici osservazioni
sollevate dalla difesa nell’atto di appello;
– si chiede infine che il reato sia dichiarato estinto per intervenuta
prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Così nel primo motivo, in quanto circa la notificazione del decreto di
citazione a giudizio, deve rilevarsi che l’eccezione oggi formulata non è stata
presentata all’udienza del 1.2.2007, costituente la prima udienza utile per
l’incombente; inoltre, l’imputato nemmeno deduce di non aver avuto
conoscenza del processo; e del resto in data 6.9.2007 è stata presentata
dallo stesso imputato istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio: con
ciò dimostrando piena conoscenza del processo. Cosicché, integrando il
lamentato vizio una nullità a regime intermedio e non essendo stata la
relativa eccezione tempestivamente sollevata ai sensi dell’art. 180 c.p.p. – e
nemmeno sollevata nell’atto di appello – la stessa è oggi di inammissibile
prospettazione.
Nemmeno il rilievo sulla mancata notificazione dell’estratto contumaciale si
mostra ammissibile, avendo l’imputato presentato appello, così dimostrando
piena conoscenza dell’atto oggetto di notificazione, finalizzato a rendere
possibile proprio l’impugnativa espletata.
Circa le ulteriori doglianze, le stesse sono manifestamente infondate.

– violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello, ai

La Corte territoriale ha correttamente, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.II 11 giugno 2008 n.25756,
Nardino; sez.II 27 febbraio 1997 n.2436, Savic), desunto la prova
dell’elemento soggettivo oltre che da un insieme di circostanze molto
eloquenti (quali l’essere sorpreso nei pressi del mezzo rubato e l’essersi
dato alla fuga), dall’omessa indicazione da parte dell’imputato della
provenienza della cosa.

In tal modo, la Corte territoriale si è adeguata al costante orientamento
della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della
configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della
provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile
che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle
circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo
anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare come nel caso di specie – in qualsiasi persona di media levatura
intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza
illecita di quanto ricevuto. Questa Corte ha più volte, del resto, affermato
che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da
qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento
dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della
cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della
provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala
fede (Cass. sez.II 11 giugno 2008 n.25756, Nardino; sez.II 27 febbraio
1997 n.2436, Savic). Nella sentenza impugnata l’intera ricostruzione del
fatto – riportata pure in ricorso e sopra riferita – si pone come coerente e
necessaria conseguenza di un acquisto illecito.
Quanto alla richiesta sulla prescrizione, deve rilevarsi come il reato non sia
prescritto dovendosi considerare la tipologia del delitto; la contestata
recidiva specifica e infraquinquennale; e inoltre le sospensioni
dall’11.5.2006 al 12.10.2007 (astensione avvocati); dal 12.10.2006 al
1.2.2007 (astensione avvocati); dal 10.1.2008 al 28.2.2008 (astensione
avvocati); dal 20.3.2012 al 19.4.2012 (astensione avvocati): con
prescrizione da maturarsi non prima del 2.11.2015.

3

2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Roma, 5.4.2013

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