Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19137 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19137 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 31/10/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dei Difensori, Avv. D. Cimadono e L. Salerno, che hanno
concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso
per cassazione avverso la ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli, in
accoglimento dell’appello di Muoio Giulio e Angri Fabiola, curatori della S.p.a.
Redoil in liquidazione, ha disposto il dissequestro delle quote societarie e dei beni
aziendali già sequestrati ex art. 321, comma 2, c.p.p., per il reato di cui all’art.

Data Udienza: 02/04/2014

416 c.p. finalizzato allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati in
materia di contrabbando di prodotti petroliferi.

2. Con un primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt.
240 c.p. e 321, commi 1 e 2, c.p.p.; premette che il Tribunale ha disposto la
revoca del sequestro sul presupposto che quest’ultimo sarebbe stato funzionale

altri reati del tipo di quelli per cui si procede attraverso l’utilizzo della struttura
societaria della Redoil. Tuttavia il G.i.p., in sede di sequestro primigenio,
valorizzando il totale asservimento della struttura societaria al fine di
contrabbando, aveva affermato che nel caso di specie non poteva trovare
applicazione il disposto di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 504 del 1995, tranne che,
espressamente per la Redoil; ed anche l’ordinanza di riesame del 07/06/2010, di
conferma del sequestro, aveva concluso per la pericolosità intrinseca della
struttura societaria.
Con un secondo motivo lamenta la violazione dei presupposti richiesti per la
revoca del sequestro preventivo e la mancanza di motivazione in ordine alla
valutazione delle conseguenze deducendo la erroneità del provvedimento anche
laddove si volesse ritenere il sequestro funzionale ad una confisca meramente
facoltativa. Infatti il Tribunale ha ritenuto, pur richiamando la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 29951 del 24/05/2004, che l’esistenza di una procedura
fallimentare sia di per sé idonea a determinare la cessazione dei presupposti
richiesti per la persistenza del sequestro preventivo funzionale alla confisca
facoltativa non tenendo conto dell’articolato ragionamento svolto dalla Corte
secondo cui il giudice è tenuto caso per caso ad effettuare una valutazione di
bilanciamento tra gli interessi connessi alla confisca e quelli della procedura
fallimentare. Nella specie il Tribunale, pur dando atto della eventualità
eccezionale che sia lo spossessamento fallimentare piuttosto che la procedura
penalistica ad assicurare la finalità pubblicistica sociale preventiva, non ha
offerto parametri valutativi concreti e non ha operato alcuna analisi circa le
modalità di svolgimento della procedura fallimentare, la qualità dei creditori,
l’ammontare del passivo fallimentare e soprattutto la possibilità del fallito di
ritornare nella disponibilità dei beni sequestrati alla chiusura del fallimento,
possibilità, quest’ultima, tutt’altro che remota, essendo pendente il reclamo
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

3. In data 27/03/2014 hanno presentato memoria i curatori del fallimento.

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alla confisca facoltativa e mirato esclusivamente ad impedire la commissione di

Sotto un primo profilo lamentano la inammissibilità del primo motivo di ricorso
evidenziando la preclusione derivante dal giudicato cautelare; rilevano come la
natura del sequestro disposto dal G.i.p. sia stata espressamente dibattuta ed
esaminata dal Tribunale del riesame nel provvedimento del 07/06/2010, non
impugnato dal P.M., con il quale il sequestro preventivo era stato qualificato
come ricollegato all’art. 240 c.p., non potendo essere applicato l’art. 44 del d.

cui alla norma; di qui, dunque, la natura facoltativa della confisca cui è
finalizzato il sequestro in oggetto. Segnalano poi che l’ordinanza impugnata ha
richiamato espressamente la decisione della Corte di cassazione secondo cui la
sola natura obbligatoria della confisca non impedisce in ogni caso che vengano
valutati gli interessi rappresentati dalla procedura fallimentare.
In senso contrario a quanto sostenuto dal P.M. deducono poi che il giudice deve
motivatamente dare conto dell’eventuale prevalenza delle ragioni sottese al
sequestro rispetto a quelle dei creditori nella procedura concorsuale e non
viceversa. Il provvedimento non sarebbe in ogni caso ricorribile posto che si
verterebbe in ipotesi di mero difetto di motivazione di cui lo stesso pubblico
ministero riconosce la non apparenza.

/
CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Il ricorso è inammissibile relativamente ad entrambi i profili di doglianza

sollevati dal P.M.
Va ribadito che nei confronti delle ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo, è ammissibile il ricorso per cassazione, consentito solo per violazione
di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto
assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per
rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice
nel provvedimento impugnato. (tra le altre, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013,
Gabriele, Rv. 254893).

4.1. Nella specie il provvedimento impugnato, strutturato secondo un duplice
passaggio, ha, anzitutto, motivato congruamente sul perché il sequestro
effettuato sarebbe stato finalizzato a confisca solo facoltativa riportandosi in
proposito alla qualificazione a suo tempo effettuata dal Tribunale in sede di
riesame in data 07/06/2010 allorquando vennero espressamente richiamate le
disposizioni degli artt. 321 c.p.p. e 240, comma 1, c.p. ed escludendo, sempre in
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Igs. n. 504 del 1995 giacché riferito ai soli mezzi destinati a commettere i reati di

L\—.)

consonanza con le valutazioni del giudice del riesame, la valorizzabilità della
disposizione dell’art. 44 del d.lgs. n. 504 del 1995 in quanto applicabile ai soli
casi di beni destinati a commettere i reati di cui a tale norma. Ha aggiunto che,
al di là della formale qualificazione della confisca cui il sequestro sarebbe
finalizzato, i beni aziendali sono stati sottoposti a misura cautelare non già
perché illeciti in se stessi bensì in relazione all’esigenza di impedire la

sarebbe stato strumento principale per porre in essere gli illeciti fiscali in
oggetto.
Tale primo passaggio argomentativo appare, allora, sorretto da una motivazione
non solo non apparente ma, anzi, del tutto logica, da un lato, ed in linea con la
corretta interpretazione delle norme, dall’altro, dovendo qui ribadirsi come, in
effetti, alla stregua dell’art. 44 cit. contemplante una ipotesi di confisca
obbligatoria (cfr., Sez. 3, n. 8768 del 24/02/2003, Cervasio, Rv. 224169),
quest’ultima possa riguardare unicamente i “prodotti, le materie prime ed i mezzi
comunque utilizzati per commettere le violazioni degli articoli 40, 41 e 43” in tali
nozioni non potendo quindi rientrare la struttura di una società tanto più se
avente ad oggetto, come affermato motivatamente dal provvedimento
impugnato, anche, ed anzi, per la maggior parte, attività del tutto lecita.

4.2. Anche con riguardo al secondo passaggio, la motivazione del provvedimento
non si presta alle censure sollevate dal P.M.
Una volta stabilita la ragione del sequestro secondo le cadenze argomentative
ricordate sopra, l’ordinanza ha esaminato i rapporti tra la confisca, cui la misura
cautelare è stata preordinata, e il fallimento che ha interessato la Redoil
giungendo correttamente alla conclusione per cui la finalità del sequestro
attuato, ovvero quella di evitare che il reo resti in possesso delle cose che sono
servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, ben può
essere raggiunta anche mediante lo spossessamento derivante dalla declaratoria
fallimentare.
Tale assunto si pone, infatti, in linea con l’indirizzo di questa Corte secondo cui
solo il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via
obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare,
prevalendo l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e
oggettivamente “pericoloso” in vista della sua definitiva acquisizione da parte
dello Stato (Sez. U., n. 29951 del 24/05/2004, C. fall. in proc. Focarelli, Rv.
228165; vedi anche Sez. 2, n. 24160 del 16/05/2003, P.M. in proc. Sajeva, Rv.
227479); nella specie, invece, nulla osta a che i beni assoggettati a sequestro
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reiterazione delle condotte criminose atteso che, in ipotesi accusatoria, la Redoil

finalizzato a confisca facoltativa possano essere restituiti, anche in caso di
fallimento sopravvenuto, alla curatela della Redoil affinché la stessa provveda
alla loro vendita attraverso l’applicazione delle norme previste dalla procedura
fallimentare non essendo un tale esito incompatibile con le ragioni della confisca
ma, anzi, coerente proprio con l’esigenza di evitare la reiterazione dei reati (cfr.,
Sez. 3, n. 20443 del 02/02/2007, Sorrentino, Rv. 236846).

necessità che il giudice dia motivata ragione della prevalenza delle ragioni del
fallimento su quelle della cautela reale; va, invece, ribadito, in senso
esattamente contrario, che spetta al giudice dare conto della prevalenza delle
ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi
interessi dei creditori nella procedura fallimentare avendo detta prevalenza
natura eccezionale (Sez. 5, n. 33425 del 08/07/2008, P.M. in proc. Fazzalari e
altro, Rv. 240559; Sez. U., n. n. 29951 del 24/05/2004, C. fall. in proc. Focarelli,
cit.; analogamente, con riguardo alla confisca per equivalente, Sez. 2, n. 31990
del 14/06/2006, Italinvest S.r.l. ed altro, Rv. 235129).
Il provvedimento impugnato ha, infine, posto in rilievo che, stante la natura
tributaria dei reati contestati, il maggiore creditore della Redoil dovrebbe essere
individuato nello Stato, in tal modo, sia pure implicitamente, motivando, in
ossequio a quanto richiesto da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20443 del
02/02/2007, Sorrentino, cit.), circa l’insussistenza di elementi indicativi del
pericolo che i beni dissequestrati possano, in futuro, ritornare surrettiziamente
nelle mani della società fallita.

5. In definitiva, escluso, alla luce di quanto sopra, che il provvedimento sia solo
apparentemente motivato o che si ponga in contrasto con i principi di legge, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014

DEPOS7P-. 7-

Né è esatto quanto sostanzialmente sostenuto dal ricorrente nel senso della

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