Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19136 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19136 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUARTARARO DAVIDE N. IL 16/04/1987
avverso la sentenza n. 4931/2015 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/05/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

Fatto e diritto

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa in parziale riforma, quanto al solo trattamento
sanzionatorio, della condanna in primo grado per il reato di furto aggravato, Quartararo Davide
ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in
ordine alla configurabilità del tentativo di furto, mancando, ad avviso della difesa, il requisito degli

essere qualificare come danneggiamento.
Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.
Come correttamente rilevato dai giudici di seconde cure, la condotta posta in essere dall’imputato e
dai complici integra il tentativo di furto in quanto essi sono stati sorpresi dagli operanti nell’atto di
armeggiare in corrispondenza della porta di accesso alla struttura Palaoreto ed essa, all’arrivo della
pattuglia, si presentava aperta col telaio forzato all’altezza della serratura, mentre davanti venivano
rinvenuti un cacciavite ed una pinza. I giudici gravati hanno quindi condivisibilmente ritenuto che
non fosse stato posto in essere un semplice danneggiamento, per il quale, peraltro, sarebbero stati
utilizzati altri arnesi, bensì che quella condotta fosse all’evidenza finalizzata ad introdursi
all’interno della struttura, previa effrazione della porta di ingresso, per compiere un furto. .
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.10.2016

degli atti idonei ed univoci ai fini della configurabilità del tentativo e potendosi la condotta posta in

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