Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19136 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19136 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Gaudino Armando, nato il 12.11.1971
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, del 10.1.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Aldo Policastro, il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ha parzialmente
confermato la sentenza di condanna dell’imputato Armando Gaudino
pronunciata in primo grado per il delitto di ricettazione di un ciclomotore,
riducendo la pena inizialmente emaa~diA-At.

Data Udienza: 05/04/2013

2. Ricorre l’imputato contestando violazione di legge e vizio di motivazione
per avere la Corte di appello fondato la propria decisione sulla
testimonianza di un ispettore di polizia circa la provenienza illecita del
ciclomotore pur mancando agli atti la denuncia di furto ed essendo a
giudizio della difesa irrilevante a tal fine – come ai fini della prova della
esistenza del dolo – che l’imputato sia stato colto alla guida del ciclomotore
manomesso nel blocco di accensione e nel blocco della sella, e con matricola

che il bene gli era stato dato in prestito da un terzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha correttamente, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.II 11 giugno 2008 n.25756,
Nardino; sez.II 27 febbraio 1997 n.2436, Savic), desunto la prova
dell’elemento soggettivo oltre che da un insieme di circostanze molto
eloquenti (l’esser stato l’imputato colto dalle forze dell’ordine alla guida del
ciclomotore manomesso nel blocco di accensione e nel blocco della sella, e
con matricola abrasa) , dall’omessa -o non attendibile- indicazione da parte
dell’imputato della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente
rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un
acquisto in mala fede.
In tal modo, la Corte territoriale si è adeguata al costante orientamento
della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della
configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della
provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile
che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle
circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo
anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare come nel caso di specie – in qualsiasi persona di media levatura
intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza
illecita di quanto ricevuto. Questa Corte ha più volte, del resto, affermato
che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da
qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento
dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della
cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della

abrasa; e ciò nonostante l’imputato avesse al momento del fermo dichiarato

provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala
fede (Cass. sez.II 11 giugno 2008 n.25756, Nardino; sez.II 27 febbraio
1997 n.2436, Savic). Nella sentenza impugnata l’intera ricostruzione del
fatto – riportata pure in ricorso e sopra riferita – si pone come coerente e
necessaria conseguenza di un acquisto illecito.
2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di C 1.000,00.

Roma, 5.4.2013

ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

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