Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19136 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19136 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Tagliamonte Andrea, n. a Napoli il 20/10/1969;

avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 25/10/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. G. Mosca, che ha concluso per
l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Tagliamonte Andrea propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del
Tribunale del riesame di Napoli di conferma del provvedimento di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente relativamente ai reati di cui
agli artt. 5 e 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000.

Data Udienza: 02/04/2014

2. Con un primo motivo evidenzia di essere stato il destinatario della misura per
il mero fatto di avere ricoperto la carica di amministratore della Seven Seasons
s.r.l. alla data di scadenza del termine ultimo del 27/12/2009 onde provvedere al
versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione per l’ annualità 2008 e tanto
nonostante lo stesso avesse assunto tale carica solo in data 7/4/2009; in
particolare la dichiarazione annuale relativa alle imposte dei redditi per il 2008
era stata redatta ed inviata dal precedente amministratore, ovvero Bergamelli

per non avere consegnato al ricorrente la documentazione contabile e fiscale
attestante i debiti Iva; lamenta pertanto che il tribunale del riesame abbia
trascurato la attenta valutazione in ordine all’astratta configurabilità
dell’elemento psicologico del reato, unicamente basata nella specie sul mero
dato formale della legale rappresentanza all’atto della scadenza del termine per
l’adempimento fiscale; né avrebbe considerato che l’omesso versamento dell’Iva
per la annualità 2008 derivava proprio dalla falsa rappresentazione della
situazione economica ad opera del precedente amministratore che non aveva
neppure consegnato le scritture contabili e la dichiarazione per l’annualità 2008,
da cui sarebbe emerso il debito Iva relativa; di qui il fatto che il ricorrente, fino
al termine ultimo di scadenza per il versamento dell’Iva, non era a conoscenza
del mancato versamento di acconti e della sussistenza di debiti per la annualità
2008 e per tali ragioni aveva proposto la denuncia – querela del 20/09/2011.

2.1. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 321 c.p.p. con
riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui art.5 del d. Igs. n.
74 del 2000. Infatti, pur avendo lo stesso tribunale riconosciuto come le
argomentazioni difensive siano idonee ad incidere solo sulla sussistenza del

fumus del reato previsto dall’art. 5 (erroneamente indicato come articolo 10), lo
stesso ha poi confermato il decreto di sequestro preventivo che avrebbe invece
dovuto essere annullato quanto meno con riferimento alla contestazione relativa
di cui al capo a) con riduzione delle somme entro le quali avrebbe dovuto essere
contenuta la misura per equivalente; e poiché il ricorrente non ebbe ad
effettuare la prescritta dichiarazione annuale al fine di evitare di incorrere nella
commissione del reato di infedele dichiarazione e non certo al fine di evadere le
imposte, non poteva ritenersi configurabile, neppure astrattamente, l’elemento
soggettivo del dolo specifico del predetto reato.

2

Lino, denunciato del ricorrente proprio con riferimento ai fatti per cui è processo

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è infondato.
Le censure in esso contenute, infatti, si risolvono nell’addurre, a giustificazione
della pretesa mancanza dell’elemento soggettivo, e a fronte del dato oggettivo,
riconosciuto dallo stesso ricorrente, che alla data di scadenza prevista per il

società, elementi fattuali, fondamentalmente ricollegati alla inveritiera
rappresentazione della realtà dei fatti ad opera del precedente amministratore,
non prospettabili nella presente sede di legittimità. E ciò tanto più considerando
che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, in relazione ai provvedimenti
che dispongono misure di cautela reale, nella valutazione del “fumus commissi
delicti” può rilevare anche l’eventuale difetto dell’elemento soggettivo del reato,
purché, tuttavia, di immediata evidenza (tra le altre, Sez. 2, n. 2808 del
02/10/2008, Bedino e altri, Rv. 242650; Sez. 2, n. 23944 del 21/05/2008, P.M.
in proc. Di Fulvio, Rv. 240521). E, nella specie, il Tribunale ha escluso, con
riferimento evidentemente al principio appena ricordato, la mancanza di elementi
tali da ricollegare, ai comportamenti adottati dal precedente amministratore, una
significativa incidenza sul dato dell’omesso versamento dell’imposta.

4. Il secondo motivo, correlato comunque sempre al primo, è manifestamente
infondato.
Il Tribunale ha affermato, in coerenza del resto con la motivazione appena
riportata sopra, che gli assunti difensivi in ordine alla mancanza di dolo (che
lamentavano infatti anche la mancata consegna da parte del precedente
amministratore della documentazione contabile) avrebbero in astratto potuto
incidere unicamente sulla fattispecie di cui all’art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000,
fattispecie, tuttavia, mai contestata all’indagato; non appare quindi esatto
l’assunto del ricorrente secondo cui, in realtà, il Tribunale avrebbe inteso riferirsi
all’incolpazione dell’art.5. e, conseguentemente, in maniera contraddittoria,
avrebbe omesso, quanto a tale addebito, di escluderne il fumus. Va peraltro
ricordato come, stante la natura formale del reato di omessa presentazione della
dichiarazione, soggetto attivo dello stesso sia, in caso di redditi societari, il legale
rappresentante della società stessa (Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011, Ceravolo,
Rv. 250962); e, nella specie, tale veste era indubbiamente ricoperta, al
momento della scadenza degli obblighi di legge, dall’indagato.

3

versamento dell’acconto Iva, egli ricopriva la veste di amministratore della

5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Con

st.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014

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