Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19135 del 18/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 19135 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Moccia Luigi, nato il 05/09/1956 a Napoli

avverso l’ordinanza del 05/03/2018 del Gip del Tribunale di S.M. Capua Vetere

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia riqualificato come appello;
uditi i difensori, avv. Saverio Senese e Gennaro Lepre, che hanno concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Gip del Tribunale di S.M. Capua
Vetere ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca o di sostituzione della
misura cautelare avanzata da Luigi Moccia, sottoposto a custodia cautelare in
relazione alla partecipazione all’associazione di stampo mafioso.
2.

Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Luigi Moccia chiede

l’annullamento dell’ordinanza deducendo, quale unico motivo, la violazione di
legge processuale ed il vizio di motivazione, per avere erroneamente ritenuto
operante la preclusione derivante dalla litispendenza cautelare, in considerazione

Data Udienza: 18/04/2018


del proposto ricorso per riesame avverso l’ordinanza applicativa della misura
cautelare, sebbene a fondamento dell’istanza de libertate fossero stati dedotti
elementi a discarico nuovi rispetto a quelli già sottoposti al vaglio del Tribunale in
sede di ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.
2.1. Il patrono del Moccia ha fatto pervenire motivi nuovi, peraltro non
delibabili in quanto inoltrati a mezzo pec, dunque con una modalità di deposito
degli atti processuali da parte della difesa dell’indagato non prevista dal codice di
rito.

1. L’impugnazione deve essere convertita in appello, in quanto — giusta il
chiaro disposto dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. -, il ricorso per saltum in
cassazione è consentito soltanto avverso i provvedimenti c.d. genetici, in
alternativa al ricorso per riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
In ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per

saltum non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art. 299 cod.
proc. pen., in quanto suscettibili soltanto di appello cautelare.
1.1 Costante in tale senso è, d’altronde, l’insegnamento di questa Corte
regolatrice, secondo cui avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca
o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio
dell’appello, previsto dall’art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato
per cassazione, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere
proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e
solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 568, comma
secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis
non altrimenti impugnabili (v. da ultimo Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016 – dep.
2017, Mortarini, Rv. 269418).

2. Tanto premesso, visto il disposto dell’art. 568, comma 5, cod., proc. pen.,
il ricorso del Moccia deve essere qualificato come appello ai sensi dell’art. 310
cod. proc. pen.

P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Napoli, sezione specializzata per il riesame, per l’ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 aprile 2018
Il consigliere estensore
Alessandra Bassi

I Presidente
Vcenzo Rot ndo

CONSIDERATO IN DIRITTO

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