Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19135 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19135 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GABRIELLI FRANCO N. IL 18/03/1972
avverso la sentenza n. 15486/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 24/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

Fatto e diritto
Gabrielli Franco ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
emessa in data 24.02.2016 con la quale il Gip presso il Tribunale di Brescia ha applicato la pena di anni uno
e mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 624 e 625, nn. 2 e
7, c.p..(fiirto all’interno di veicolo parcheggiato sulla pubblica via) Il ricorrente deduce violazione della
legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è manifestamente infondato e del tutto aspecifico, in quanto il ricorrente, adducendo motivazioni
di cui al capo di imputazione.
Del resto, la richiesta di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che,
pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato e, una volta
che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti e, quindi anche al pubblico ministero,
prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza del fatto, alla sua soggettiva
attribuzione, alla qualificazione giuridica del fatto quando non sia frutto di errore manifesto, alla sussistenza
di circostanze del reato, all’entità e modalità di applicazione della pena purchè legale, a nullità, anche
assolute, quando non inerenti la stessa richiesta di patteggiamento e il consenso prestato, (v Cass SU n.
4410/2005, sez.VI, n. 32004/2003 Rv. 228405).
In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con una sia pur sintetica indicazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti.
Infatti l’adesione del prevenuto al patteggiamento comporta una implicita ammissione del fatto che esime il
giudice dal pieno accertamento della sua responsabilità permettendogli invece il mero “accertamento
negativo” di insussistenza di cause di non punibilità (Corte Costituzionale n. 155/1966);
Quanto alla doglianza sull’erronea qualificazione del fatto, secondo costante giurisprudenza di questa Corte,
in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del
fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste
l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le
volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.

Sez. 3

n. 34902 del 24/06/2015 Cc. Rv. 264153,Sez. 6, n. 15009 del 27/1112012 Rv. 254865). E nel caso di specie
deve escludersi in assoluto qualsivoglia errore manifesto, non versandosi neppure in ipotesi di opinabilità in
ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 05.10.2016

generiche, nemmeno puntualizza quale altra qualificazione giuridica doveva essere attribuita in ordine ai fatti

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