Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19134 del 18/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 19134 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Grasso Gianni, nato il 06/04/1974 a Catania

avverso la sentenza del 18/12/2017 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gianni Grasso ha proposto, con atto a firma del patrono, ricorso avverso
la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
indicata in epigrafe, eccependo deducendo la violazione di legge in relazione
all’art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Ed invero, secondo quanto dispone il comma 2-bis dell’art. 448 cod.
proc. pen. (come novellato dall’art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103), “Il

pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la
sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.

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Data Udienza: 18/04/2018

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2.2. Ne discende l’inammissibilità del motivo che attenga – come appunto
quello dedotto dal ricorrente nella specie – la valutazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 18 aprile 2018

congruo determinare di quattromila euro.

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