Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19134 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19134 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA
sul ricorso proposto da : Aiad Youssef, n. in Libano il 01/01/1955;

avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 18/10/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Canevelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con
trasmissione degli atti al giudice della convalida;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. G. F. Pagano, che ha concluso
per l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Youssef Aiad propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del
Tribunale di Napoli di conferma dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., 73, commi 1 e
6, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, in particolare per avere ricevuto

Data Udienza: 02/04/2014

da Scarpa Francesco e Di Capua Francesco la somma di denaro di euro 690.000
quale corrispettivo per la compravendita di un’ingente quantità di stupefacente.

2. Con un primo motivo deduce la violazione dell’art. 143, comma 1, c.p.p. in
relazione alla omessa traduzione della ordinanza di custodia cautelare in una
lingua conosciuta all’indagato (libanese abitante in Germania), evidenziando che
l’obbligo della traduzione insorge nel momento stesso di emissione del

dal contenuto delle intercettazioni in atti) risultava la ignoranza della lingua
italiana da parte dell’indagato; di qui la nullità dell’ordinanza riverberantesi
sull’interrogatorio di garanzia.
Con un secondo motivo lamenta l’omessa motivazione sulla censura sollevata in
ordine all’assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza di custodia sia in
relazione ai gravi indizi di colpevolezza che in ordine alle esigenze cautelari
essendosi trattato di un mero copia – incolla rispetto alle schede predisposte
dalla Guardia di Finanza; sicché il Tribunale non avrebbe potuto in alcun modo
integrare una motivazione mancante.
Con un terzo motivo lamenta l’inosservanza e violazione di legge in relazione agli
artt. 64 e 65 c.p.p. per avere il G.i.p. delegato del Tribunale di Civitavecchia
proceduto all’interrogatorio di garanzia senza disporre del fascicolo del
procedimento, non trasmessogli dal G.i.p. delegante e senza che, quindi,
l’indagato avesse tempestiva conoscenza degli atti fondanti l’ordinanza.
Con un quarto motivo lamenta la perdita di efficacia della misura per mancata
trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento
dell’ordinanza impugnata e in particolare delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali indicate nulla significando che altri atti, di cui pure si era lamentata la
mancata trasmissione (allegato B 13 recante riscontro sulle chiede degli
alloggiati in hotel), siano stati rinvenuti dal Tribunale; in ogni caso alla mancata
trasmissione dovrebbe equipararsi il mancato rinvenimento dovuto allo stato
caotico e disordinato del fascicolo.
Con un quinto motivo lamenta, in relazione agli artt. 273 e 292 c.p.p. la mancata
prova che la persona colpita dall’ordinanza sia la stessa presentatasi presso
l’albergo Palma di Pompei stante la mancata corrispondenza dei documenti e
l’irrilevanza del possesso di somma di denaro ingente (314.00 euro)
evidentemente detenuto dopo un anno dalla commissione del fatto.
Con un sesto motivo contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in
relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari a nulla rilevando il possesso
della somma di denaro e la intenzione di partire cm n un volo aereo già prenotato
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provvedimento anche perché, nella specie, già in tale momento (in particolare

avendo con sé i documenti e le carte di credito del connazionale Bassam; né si
comprenderebbe il riferimento al pericolo di commissione dei medesimi fatti
essendo il coinvolgimento dell’indagato limitato ad un episodio del 29/03/2012.
Con un ultimo motivo contesta la ritenuta configurabilità dell’aggravante ex art.
80 comma 2 del Dpr n. 309 del 1990 non essendo dato di sapere in alcun modo
tipo e quantitativo della sostanza contrattata.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che, ove anche il G.i.p.
avesse avuto l’obbligo di procedere alla traduzione dell’ordinanza in una lingua
conosciuta all’indagato, lingua, peraltro, significativamente non individuata
neppure dallo stesso ricorrente, la conseguente nullità dell’ordinanza sarebbe
stata, comunque, nella specie, sanata dalla avvenuta proposizione della richiesta
di riesame volta a censurare anche i profili concernenti i gravi indizi di
colpevolezza e le esigenze cautelari. Infatti questa Corte ha già chiarito che la
proposizione della richiesta di riesame, anche se ad opera del difensore, ha
effetti sananti della nullità conseguente all’omessa traduzione dell’ordinanza
cautelare personale nella lingua conosciuta dall’indagato che non conosca la
lingua italiana, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo
per dedurre la mancata traduzione (Sez. 2, n. 32555 del 07/06/2011, Bucki, Rv.
250763).

4. Il secondo motivo è infondato : a fronte di ordinanza applicativa di misura
che, per ammissione dello stesso ricorrente, ha comunque diffusamente riportato
gli esiti delle indagini preliminari, non può infatti ritenersi versarsi in ipotesi di
totale assenza di motivazione che, sola, impedirebbe al Tribunale del riesame di
integrare le eventuali carenze motivazionali (cfr. Sez. 3, n. 15416 del
02/02/2011, P.M. in proc. D’Agostino, Rv. 250306; Sez. 3, n. 33753 del
15/07/2010, P.M. in proc. Lteri Lulzim, Rv. 249148); al contrario, nel caso in cui
I’ ordinanza cautelare del G.i.p. sia motivata, come sostanzialmente lamentato
dal ricorrente, “per relationem”, il Tribunale del riesame, anche ove ritenga che
la motivazione del provvedimento sia inadeguata per la sua eccessiva
stringatezza e mancanza di approccio critico, non può certo prescindere
dall’esame del materiale indiziario, avendo anzi il potere-dovere di integrare la
motivazione del provvedimento genetico (cfr., sia pure con riferimento alla
motivazione, Sez. 2, n. 30696 del 20/04/2012, P.M. in proc. Okunmweida, Rv.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

253326; Sez. 2, n. 7697 del 30/11/2011, P.M. in proc. Romano ed altri, Rv.
252222).

5. Il terzo motivo è inammissibile.
Premesso che nell’ipotesi in cui l’interrogatorio della persona sottoposta a misura
cautelare personale venga assunto nella circoscrizione di altro tribunale,
l’omessa trasmissione al giudice delegato della richiesta del P.M. e degli atti ad

alcuna nullità quando l’espletamento del relativo incombente sia stato preceduto
dal deposito degli atti presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura,
a norma dell’art. 293, comma 3, c.p.p. (così, tra le altre, Sez. 6, n. 45623 del
30/10/2012, Cannas e altri, Rv. 253777; Sez. 6, n. 49538 del 25/11/2009,
Bonavota, Rv. 245655), nulla in proposito, come invece sarebbe stato necessario
per conferire specificità al motivo di doglianza, il ricorrente ha precisato.

6. Il quarto motivo è anch’esso inammissibile; infatti, la parte che eccepisca la
mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento
dell’ordinanza applicativa di misura cautelare non può limitarsi ad una
dichiarazione di mera incompletezza dei detti atti ma deve documentare,
concretamente, di quali atti lamenti la mancata trasmissione (Sez. 2, n. 32988
del 09/07/2013, Porcu, Rv. 256842; Sez. 2, n. 13503 del 13/03/2008, Amodeo,
Rv. 240175); nella specie, nessuna indicazione specifica il ricorrente risulta
avere effettuato, avendo genericamente richiamato, per il tramite dei motivi di
riesame, non meglio precisate “intercettazioni telefoniche ed ambientali”.
Va poi escluso che alla assenza degli atti per mancata trasmissione degli stessi
ex art. 309, comma 10, c.p.p., possa equivalere, come preteso dal ricorrente,

una disordinata composizione degli stessi sia pure tale da rendere difficile l’opera
di ricerca ed individuazione; la natura eccezionale della previsione appena
ricordata impone, infatti, una interpretazione tassativa del suo contenuto ed
esclude ogni possibilità di applicazione analogica.

7. Il quinto e sesto motivo sono inammissibili.
Va ricordato che l’insussistenza degli indizi di colpevolezza di cui all’art. 273
c.p.p. è rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce in mancanza
assoluta o in manifesta illogicità della motivazione posta a base del
provvedimento applicativo o confermativo, ovvero in violazione di norme di
legge. Infatti il sindacato della Corte di cassazione non involge la ricostruzione
dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti
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essa allegati a norma dell’art. 291, comma 1, c.p.p. non determina di per sé

e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, di tal che sono inammissibili
quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione dell’ordinanza
impugnata, si risolvono, in sostanza, nella prospettazione di una diversa
valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito o nella deduzione
di circostanze nuove, mentre oggetto di ricorso può essere soltanto la violazione
da parte del giudice dell’obbligo, impostogli dall’art. 292 c.p.p., di esporre gli
indizi che giustificano in concreto la misura adottata e, in sede di impugnazione,

al provvedimento restrittivo (Sez. 1, n. 2898 del 17/06/1993, Perrone, Rv.
194745).
Nella specie, l’ordinanza impugnata ha posto in rilievo, ai fini della configurabilità
dei gravi indizi di colpevolezza, che l’indagato è stato sottoposto a perquisizione
e trovato in possesso, tra l’altro, di passaporto tedesco, di passaporto libanese,
di documentazione attestante l’avvenuto versamento su banche estere di ingenti
somme di denaro contante, e di banconote di vario taglio per un importo totale
di euro 300.000; ha quindi considerato che, trovato Ayad in possesso di doppio
passaporto, di cui uno tedesco, proprio un passaporto tedesco era stato esibito ai
responsabili dell’hotel Palma di Pompei, per la registrazione, il 29/03/2012, dal
cittadino di nazionalità libanese che ivi aveva alloggiato desumendosi inoltre, dai
vari documenti in oggetto, una parziale corrispondenza quanto alle generalità, al
luogo e all’anno di nascita e alla residenza; ha inoltre evidenziato come Ayad sia
stato trovato in possesso di documenti di pertinenza di Bassam Noureddine,
ovvero della persona che aveva alloggiato a Pompei insieme al cittadino libanese
ed arrestato, proprio il giorno prima dell’arresto di Ayad, presso un bed and

breakfast di Roma; infine, ha ricordato che dalle conversazioni intercettate era
risultato che il cittadino libanese in questione aveva dichiarato a Scarpa
Francesco di parlare l’inglese o il tedesco e, in effetti, Ayad era appunto stato
trovato in possesso di passaporto tedesco da cui risultava risiedere a Berlino.
Di qui, dunque, la conclusione, non illogica, e, conseguentemente, insindacabile,
in ordine al fatto che l’indagato sia appunto da identificare nel cittadino di
nazionalità libanese che ebbe ad alloggiare il 29 e 30 marzo all’hotel Palma di
Pompei e che ebbe ad incontrarsi, il giorno del fatto, con Scarpa Francesco e Di
Capua Francesco per ricevere la somma di denaro di circa 700.000 euro quale
contropartita per l’acquisto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
Anche con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari,
specificamente censurata dal sesto motivo, l’ordinanza impugnata ha desunto,
secondo un ragionamento non caratterizzato da evidenti illogicità od
incongruenze, il pericolo di fuga atteso che l’indagato è stato tratto in arresto
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le ragioni che si oppongono all’accoglimento delle critiche mosse dall’interessato

mentre era in partenza con un volo per Beirut con al seguito la somma di denaro
di 314.000 euro e recando con sé anche i documenti e le carte di credito di
Bassam, arrestato il giorno prima.
Sicché, in definitiva, il ricorrente finisce, in realtà, per invocare una diversa ed
alternativa lettura che, per quanto di pari plausibilità rispetto a quella effettuata
dal Tribunale, è inidonea a provocare il sindacato di questa Corte.

l’interesse ad impugnare sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire,
attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione
immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (da
ultimo, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693; Sez. U, n. 42 del
13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del
27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), questa Corte ha già affermato che sussiste
l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del
tribunale di riesame che abbia confermato l’esistenza di una circostanza
aggravante ad effetto speciale, solo in quanto dal riconoscimento della citata
circostanza conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto
ovvero sul computo dei termini di durata massima della custodia cautelare (tra le
altre, Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507, proprio con
riguardo alla circostanza aggravante ex art. 80 cit.; Sez. 1, n. 30531 del
30/06/2010, Bonfitto, Rv. 248320; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, P.M. in
proc. Minotti e altri, Rv. 2404649).
Nella specie, nessuna incidenza la questione della configurabilità dell’aggravante
in oggetto appare rivestire sul calcolo del termine di durata massima della
custodia cautelare, in ragione del limite edittale massimo della pena detentiva
previsto per l’ipotesi base del reato contestato, né sulla valutazione del fatto
concreto, operata dalla ordinanza impugnata indipendentemente dalla esistenza
o meno della considerata circostanza aggravante.

9.

Il ricorso deve essere quindi rigettato con conseguente condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al

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8. Il settimo motivo è inammissibile per carenza di interesse; premesso che

direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma 1
ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014

glier est.

Il Presidente

Il Co

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