Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19133 del 18/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 19133 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Giardini Mauro, nato a Fermo il 18/01/1964

avverso la sentenza del 12/12/2017 del Tribunale di Fermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;

RITENUTO IN FATTO

che, il Tribunale di Fermo, con sentenza emessa in data 12 dicembre

2017, ha applicato a Mauro Giardini, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la
pena di due mesi di arresto in relazione al reato di cui all’art. 75, secondo
comma, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in Fermo in data 19 luglio 2016;

che l’avvocato Giuliano Giordani, difensore del Giardini, ricorre per

cassazione avverso tale sentenza e deduce, con unico motivo, congiuntamente,
la violazione di legge nonché la manifesta illogicità e la contraddittorietà della
motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto;

Data Udienza: 18/04/2018

- che, secondo il ricorrente, infatti, nella sentenza impugnata vi era un
difetto di motivazione, in quanto il giudice si era limitato ad affermare la
correttezza della qualificazione giuridica recepita dall’accordo delle parti, senza
esplicitare giustificazione alcuna di tale assunto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. che la censura, infatti, non chiarisce sotto quale profilo la qualificazione
indicata in sentenza, che ha, peraltro, recepito la indicazione delle parti nella
istanza di applicazione della pena, sarebbe erronea, né, per converso, enuncia la
qualificazione alternativa ritenuta corretta;
3. che la mancanza di specificità del motivo, del resto, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione ed, in entrambi i casi, conduce,
ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità della
stessa (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del
18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone,
Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n.
34270 del 03/07/2007, Scicchitano).
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto il
confronto puntuale (e, cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del
provvedimento il cui dispositivo si contesta, mediante l’individuazione dei capi e
dei punti dell’atto impugnato che si intendono sottoporre a censura con
espressione di un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi analiticamente
formulato, che consenta di dimostrare che il ragionamento del giudice è errato
(Sez. 5, n.28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 22445
dell’8/09/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181).

5. che, alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve dichiarato inammissibile ed il
ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa

2

1. che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di quattromila euro in favore della cassa delle
ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle

Così deciso il 18/04/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Fabrizio D’Arcangelo

Vincenzo Rotundo

Av(),

t

te*

ammende.

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