Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19133 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19133 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAGAR SAMIR N. IL 17/04/1976
avverso la sentenza n. 2206/2015 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa a conferma della condanna in primo grado per il
reato di cui agli art. 186 co 2 lett C) c..d.s., Sagar Samir ha proposto ricorso per Cassazione,
a mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata prestazione del
consenso dell’interessato alla effettuazione dell’esame ematico per l’accertamento del tasso alcol

Il ricorso si fonda su motivi nuovi non dedotti nel giudizio di appello.
E comunque le censure sono manifestamente infondate posto che l’esame ematico è stato effettuato
dai sanitari della struttura ospedaliera ove l’imputato è stato ricoverato nell’abito del protocollo
sanitario di diagnosi e cura, avendo egli riportato gravi lesioni che in ogni caso richiedevano
l’esame ematico indipendentemente dalla richiesta di accertamento del tasso alcol emico avanzata
dalla PG.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.10.2016

emico nella struttura ospedaliera dove era stato trasportato a seguito del sinistro stradale.

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