Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19132 del 18/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 19132 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Boudali Chafik, nato il 19/12/1977 in Marocco
avverso la sentenza del 22/06/2017 della Corte d’appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Chafik Boudali ha proposto personalmente ricorso avverso il
provvedimento in epigrafe, deducendo i motivi di cui all’atto depositato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Ed invero, a norma del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e
613, comma 1, cod. proc. pen., come novellati con la legge 23 giugno 2017 n.
103 di riforma del sistema penale, l’imputato non è legittimato a proporre
personalmente il ricorso per cassazione e “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi

nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti
nell’albo speciale della Corte di cassazione”.

Data Udienza: 18/04/2018

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in quattromila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.

Così deciso il 18 aprile 2018

Il Presidente

Il consigliere estensore
Alessandra Bassi

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spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle

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