Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19131 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19131 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Pedata Domenico, nato il 16/04/1952

avverso l’ordinanza del 06/06/2013 del Tribunale di Napoli.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Sante
Spinaci che ha chiesto il rigetto del ricorso

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 21/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 06/06/2013 – provvedendo
sulla richiesta di Appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen. avanzata nell’interesse
di Domenico Pedata avverso l’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Napoli, in
data 07/02/2013, con la quale veniva respinta la richiesta di dissequestro
dell’immobile, ubicato come in atti e già sottoposto a sequestro, come da
precedente decreto di sequestro preventivo del 10/08/2012 – respingeva il

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva che nella fattispecie non ricorreva il fumus commissi delicti, relativo
all’ipotizzato reato ex art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001. Trattavasi di manufatti
realizzati mediante legittimo condono edilizio.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Gip del Tribunale di Napoli, con decreto emesso il 10/08/2012,
disponeva il sequestro preventivo dell’immobile sito nel corso Toscanini del
Comune di Sant’Antimo, identificato in catasto al foglio 2 particella 1676, di
proprietà di Domenico Pedata ed Immacolata Moccia. L’immobile era ubicato in
area destinata, secondo il PRG vigente nella zona de qua, a zona territoriale
omogenea H (verde pubblico attrezzato e di nucleo) con fascia di rispetto
stradale.
1.2. Il Gip del Tribunale di Napoli con ordinanza emessa in data 07/02/2013,
rigettava l’istanza di dissequestro presentato dalla difesa di Domenico Pedata.
1.3. Il Tribunale di Napoli – in sede di Appello ex art. 322 bis cod. proc. pen.
– con ordinanza in data 06/06/2013, rigettava il gravame. Domenico Pedata
proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.
1.4. Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si
rileva che il Tribunale ha congruamente motivato i punti fondamentali della
decisione. In particolare il Tribunale ha evidenziato:

2

gravame.

a)che, alla data del 31/03/2003, il corpo di fabbrica – oggetto dei successivi
lavori di demolizione e ricostruzione – non era.”( ultimata con conseguente
esclusione del condono edilizio, ex L. 326/2003;
b)che l’immobile in esame, comunque, non era assentibile in base alla
normativa edilizio/urbanistica vigente nella zona, con conseguente illegittimità
sia del condono edilizio del 05/04/2009, sia del permesso di costruire rilasciato
1’08/11/2011;
c) che – stante l’oggettiva e rilevante illegittimità delle opere realizzate – era

d)che le esigenze cautelari sussistevano tuttora, essendo ancora attuale e
concreto il pericolo dell’aggravarsi delle conseguenze del reato mediante
l’ultimazione delle opere abusive, con conseguente aggravio del carico
urbanistico (vedi ord. imp. pagg. 1 – 7).
Tratta ~i di valutazioni di merito immuni da errori di diritto e conformi ai
parametri di cui agli artt. 321, 322 bis cod. proc. pen. e 44 lett. b) d.P.R.
380/2001.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché non correlate in
modo pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata. Sono,
altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente
motivato dal giudice del merito. Dette censure, peraltro costituiscono nella
sostanza eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto
dell’accusa. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità ed in materia
di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola
verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in
una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta
fondatezza dell’accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata; richiamata per
ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07]

4.Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Domenico
Pedata, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte

3

da escludere l’asserita buona fede dei proprietari committenti;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende

Così deciso il 21 Marzo 2014.

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