Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19131 del 17/04/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19131 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO NUNZIO nato il 13/01/1992 a PALERMO
avverso la sentenza del 13/12/2017 del TRIBUNALE di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
le/sentite te-conclusimi del -Pe-CABIZIECEEKIZZUM:A
Data Udienza: 17/04/2018
1. Con ricorso depositato il 25 gennaio 2018, il difensore di fiducia
dell’imputato, Lombardo Nunzio, ricorre in cassazione avverso la sentenza,
in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal
Tribunale di Palermo con cui è stata al primo applicata, su concorde richiesta
delle parti, la pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per
avere egli, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, usato
violenza e minaccia alla volta di agenti di p.g., mentre costoro compivano un
atto del loro ufficio e, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con
patente, revocata (art. 337 cod. pen.; artt. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 in
relazione all’art. 116, comma 1, C.d.s.).
2. Con unico motivo, si denuncia l’erronea qualificazione del fatto
ascritto, ricondotto in sentenza alla fattispecie della resistenza a pubblico
ufficiale ex art. 337 cod. pen. anziché a quella violenza o minaccia di cui
all’art. 336 cod. pen.
La violenza esercitata sarebbe stata rivolta contro il pubblico ufficiale al
fine di costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio, prima della sua
esecuzione.
3. Il ricorso è inammissibile perché il proposto motivo è manifestamente
infondato e comunque diretto ad introdurre critica non consentita.
In tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto
ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi
dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23
giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa
immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di
imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, Ordinanza n. 2721
del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).
Gli indicati caratteri nell’operato raffronto tra il deciso e quanto
contestato in rubrica sono del tutto assenti, affidati, come essi sono, ad una
alternativa ricostruzione in fatto contenuta in ricorso del tutto eccentrica.
4. Va pertanto dichiarata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo
periodo, cod. proc. pen. l’inammissibilità del ricorso, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili
di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore
della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni
dedotte, si stima equo determinare in euro quattromila.
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obbligo di soggiorno, per essersi posto alla guida di un veicolo senza
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della
cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Laura Scalia
Il Presidente
Stefano Mogini
n’ L 0″1/
Così deciso il 17/04/2018