Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19131 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19131 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FABBRI MICHELANGELO N. IL 18/02/1980
avverso la sentenza n. 12955/2015 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,
del 25/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

Fatto e diritto
Fabbri Michelangelo, personalmente, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444
c.p.p. emessa in data 25.02.2016 dal Gip presso il Tribunale di Bologna, con la quale è stata applicata la pena
di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 4,
e 89 n. 2 , dpr 309/90. Fatto accertato in Bologna il 29.10.2015.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di eventuali
cause di non punibilità ex art 129 c.p.p.,.

Il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della pronuncia ex art.
129 c.p.p, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della
pena da lui proveniente, che presuppone la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il
Giudice avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’evidenza della insussistenza dei fatti, della loro mancata commissione da parte dell’imputato etc ex art.
129 cpp.
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 cod proc. pen. è inammissibile
per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di
motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla
indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il
proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 cod. proc. ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 19/04/2000
Cc. (dep. 01/06/2000 ) Rv. 216583 Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997 ) Rv.
209387)
E difatti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità. Qualora dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle ipotesi previste dall’art. 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione; diversamente, deve ritenersi sufficiente una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e nella
valutazione negativa della non ricorrenza le condizioni per una pronuncia di proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, l’obbligo
motivazionale del giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della insussistenza di condizioni che
impongano il proscioglimento dell’imputato e di tale adempimento ben può dare conto con motivazione
sintetica. Sez. 3, Sentenza n.39952 del 03/10/2006, dep. 05/12/2006 Rv. 235495, Cass sez 5 5.1.2006 n. 211
Cortese), ipotesi che ricorre che caso di specie, ove peraltro il giudice ha richiamato a sostegno della
mancanza dei presupposti per addivenire al proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. i numerosi atti di
indagine espletati dagli inquirenti (verbale di arresto, verbale di perquisizione e sequestro, interrogatorio
dell’imputato, risultanze della consulenza tossicologica).
Il ricorso pertanto è inammissibile

Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità.


Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
2.000,00 a favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di enro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5.10.2016

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