Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19130 del 20/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19130 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– SCARDOVI VINCENZO, n. 10/06/1960 a CASTEL BOLOGNESE

avverso l’ordinanza del tribunale della libertà di VENEZIA in data 20/11/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. M. Vecchi – non comparsa;

Data Udienza: 20/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/11/2013, depositata in data 27/11/2013, il tribunale
della libertà di VENEZIA rigettava l’appello cautelare proposto dal ricorrente
avverso le ordinanze emesse in data 20/05 e 18/10/2013 dal GIP del tribunale di

della misura degli arresti domiciliari da eseguirsi in Firenze presso la moglie del
ricorrente, dichiaratasi disponibile ad ospitarlo (ordin. 20/05/13), richiesta
rigettata nuovamente dal medesimo giudice (ordin. 18/10/13).

2.

Giova, a tal proposito, ricordare, da un lato, che il ricorrente è stato

condannato, in esito al rito abbreviato richiesto, alla pena di anni 6, mesi 2 e gg.
20 di reclusione oltre alla multa in relazione al reato di acquisto di cocaina, in
tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per
quantitativi complessivi di kg. 10,3 (fatto commesso in Masi, dal marzo
all’agosto 2010), mentre è stato assolto dalla residua imputazione associativa ex
art. 74 T.U. Stup., reato per cui non era stata emessa l’originaria misura
custodiale.

3. Ha proposto tempestivo ricorso lo SCARDOVI, a mezzo del difensore fiduciario
cassazionista, impugnando l’ordinanza predetta e deducendo un unico motivo, di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deduce, in particolare, con tale unico motivo, l’omessa motivazione degli
elementi di novità proposti dalla difesa in ordine alla sopravvenuta attenuazione
delle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), c.p.p. nonché vizio di motivazione
risultante dal testo del provvedimento impugnato con conseguente nullità (art.
606, lett. e), c.p.p.).
Si duole il ricorrente per il tribunale del riesame respinto l’appello proposto, in
base all’implicito rilievo per il quale le istanze di revoca/sostituzione non
avrebbero addotto alcun elemento di novità che consentisse di ritenere mutato o
affievolito il quadro cautelare; diversamente, la difesa sostiene di aver addotto
fondamentali argomentazioni suscettibili di introdurre importanti elementi di
novità che se, correttamente considerati, avrebbero dovuto indurre il tribunale
ad una diversa valutazione in ordine alla persistenza ed intensità delle esigenze
cautelar; si richiamano: a) il ruolo del decorso del tempo, nell’apprezzamento del
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Venezia, con cui, rispettivamente, il giudice rigettava la richiesta di sostituzione

residuo periodo di reiterazione delle condotte criminose e nella valutazione di
adeguatezza e proporzionalità della misura in atto, tenuto conto che il ricorrente
aveva già scontato in carcere un anno e sei mesi di custodia cautelare; b) la
considerazione per la quale le gravissime condizioni di salute del coimputato
Vallese, unico con cui il ricorrente risultava aver intrattenuto rapporti criminali,
avrebbero consentito una prognosi più tranquillizzante circa l’inesistenza del

motivazionale, nella parte in cui afferma che non vi sarebbero elementi per
affermare che il ricorrente intenda affrancarsi dall’ambiente criminale, in quanto
sul punto la motivazione sarebbe illogica e mancante, atteso che il tribunale
avrebbe dovuto individuare in positivo i concreti elementi su cui sostenere la
prognosi di recidiva, non invece affermare che erano assenti elementi idonei a
dimostrare che il ricorrente intendesse affrancarsi dall’attività delinquenziale
posta in essere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui si dirà oltre.

5. Occorre premettere che l’impugnazione di legittimità concerne un appello
cautelare proposto avverso un provvedimento di rigetto emesso a seguito del
sopravvenuto giudizio di merito, con condanna per il reato per cui si procede.
Ciò premesso, correttamente il giudice della cautela ha preso in esame solo la
ricostruzione del fatto operata in sede di merito, facendo così buon governo del
principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di
misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna, la
valutazione delle esigenze cautelari, anche in sede di riesame, deve mantenersi
nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per
quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica
ma, anche, per tutte le circostanze del fatto, che non possono essere apprezzate
in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 26636 del 06/05/2009 dep. 30/06/2009, Turloiu, Rv. 244877). Ne consegue, pertanto, altrettanto che
correttamente il tribunale adito ha escluso la rilevanza del venir meno dei
contatti con tale Vallese, al fine di escludere l’invocata prognosi più
tranquillizzante, circa l’inesistenza del pericolo di recidiva, sostenuta dalla difesa
del ricorrente.

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/4,

pericolo di recidiva; infine, l’ordinanza impugnata sarebbe viziata sotto il profilo

6. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi, a giudizio del Collegio, con
riferimento ad altra deduzione difensiva concernente, in particolare, l’argomento
del c.d. decorso del tempo dall’esecuzione della misura.
Sul punto, infatti, è rilevabile la totale assenza di qualsiasi motivazione da parte
dei giudici lagunari che, pur indicando come, tra gli argomenti della difesa a
fondamento dell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., vi fosse anche quello del

ad affrontare nello specifico la doglianza difensiva. In sostanza, difetta
totalmente nell’impugnata ordinanza l’indicazione delle ragioni per le quali il
tribunale ha ritenuto che il decorso del tempo, unitamente agli altri elementi
rappresentati dalla difesa, non fosse idoneo a incidere sulla valutazione della
richiesta revoca/sostituzione della misura applicata.
Sul punto, è nota la posizione di questa Corte in ordine alla rilevanza del decorso
del tempo sulla gravità indiziaria in caso di esaurimento del giudizio di merito
con la condanna dell’imputato. In tal caso, in particolare, la conferma
dell’attualità della misura corrisponde al raggiungimento di un grado assai
rilevante di certezza dei fatti, sui quali possono incidere solo elementi nuovi
sopravvenuti, tali da modificarne il quadro complessivo. Anche il tempo decorso
dall’applicazione della misura, però, costituisce un dato di novità
contestualmente valutabile ai fini della permanenza delle esigenze cautelari,
purché sia accompagnato da altri elementi idonei a indurre il mutamento della
situazione complessiva accertata con la decisione adottata nel primo grado di
giudizio e, quindi, a far ritenere la cessazione del pericolo che l’imputato torni a
commettere gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede, sì da
rendere non più adeguata la custodia in carcere e ad imporne la sostituzione con
la misura attenuata degli arresti domiciliari (v. ad es.: Sez. 3, n. 1160 del
23/03/1999 – dep. 18/06/1999, Ibrahimi S, Rv. 214543).
Nel caso in esame, come detto, l’ordinanza impugnata non risulta aver preso in
considerazione tale elemento (decorso del tempo), valutandolo congiuntamente
agli ulteriori elementi addotti dalla difesa, soprattutto in considerazione
dell’innegabile dato del notevole lasso temporale trascorso dall’applicazione della
misura (un anno e sei mesi di detenzione cautelare, iniziata il 4/06/2012 rispetto
alla decisione del giudice ex art. 310 cod. proc. pen. intervenuta il 20/11/2013)
e rispetto al fatto giudicato (si discute di fatti che, rispetto alla decisione qui
impugnata, risalivano ad oltre tre anni prima, in quanto contestati come
commessi dal marzo all’agosto 2010), ciò che impone un più penetrante onere
motivazionale al fine di verificare non tanto la gravità del fatto (su cui l’ordinanza
si sofferma convincentemente), quanto, soprattutto, l’attualità dell’esigenza
4

“tempo decorso sia dai fatti che dall’inizio della cautela”, non provvedono, però,

cautelare sottesa all’applicazione della misura (che rileva proprio sotto il
peculiare profilo della necessità di tener conto del tempo trascorso dalla
commissione del reato e dell’accertamento delle esigenze cautelari: Sez. 1, n.
1700 del 20/03/1998 – dep. 04/05/1998, Barbaro e altri, Rv. 210563) e
l’adeguatezza della medesima rispetto all’invocata sostituzione, verificando
dunque se l’omessa valutazione, tra gli altri, del fattore attenuante del decorso

7. L’impugnata ordinanza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo
esame al tribunale di Venezia che si atterrà a quanto sopra disposto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale di Venezia.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia tramessa al
Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma
ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014

Il

nsigl re est.

Presidente

1

del tempo possa giustificarne un’attenuazione.

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