Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19130 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19130 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BISICCHIA PIETRO nato il 03/07/1982 a CATANIA

avverso la sentenza del 15/01/2018 del TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA

Data Udienza: 17/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, Il Tribunale di Catania ha applicato a
Bisicchia Pietro la pena di anni uno mesi uno e 10 giorni di reclusione per il reato
di evasione, con la recidiva infraquinquennale reiterata.

2. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione Bisicchia Pietro, a mezzo del
difensore di fiducia il quale deduce la violazione di legge in relazione agli articoli

Il giudice, nel determinare la pena, ha applicato la recidiva e non ha ritenuto
l’imputato meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
di cui all’articolo 62 bis cod. pen..

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art.
610 — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di
impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena
pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata
inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. e comunque per indeducibilità.

4. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge
n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di
sicurezza.

5. Ciò premesso, nel giudizio per patteggiamento la funzione del giudice è
limitata a dare esecuzione alla concorde volontà delle parti sia in ordine alla
qualificazione giuridica del fatto, sia in relazione alla misura della pena. Ne
consegue che egli è tenuto a motivare solo se ritiene di non poter condividere la
tesi prospettatagli con riguardo all’uno o all’altro punto, mentre è obbligato a
procedere ad una semplice delibazione sugli stessi punti nel caso intenda
accogliere la richiesta di cui all’art. 444 nuovo cod. proc. pen..

6. Quanto poi al trattamento sanzionatorio, in sede di patteggiamento tutte
le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in
quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce
con questo istituto alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle
2

62 bis cod. pen. e 99 cod. pen..


stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue
che la parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un
determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi della successiva
ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto o del
vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo
dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 3,
n.42910 del 29/09/2009, P Gallicchio, Rv. 245209), fermo il caso, non ricorrente

7. In conclusione, il motivo di ricorso esula, all’evidenza, dall’ambito di quelli
consentiti, il cht consente l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso
ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen..

8. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 aprile 2018

Il Consig iere estensore

Il Presidente

Maria

Stefano Mogini

na Vigna

Lt

nella fattispecie, della pena illegale.

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