Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19130 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19130 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADDIS MAURO N. IL 21/12/1954
avverso la sentenza n. 240/2015 GIP TRIBUNALE di TEMPIO
PAUSANIA, del 14/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

Fatto e diritto
Addis Mauro ha proposto ricorso pr Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex
art. 444 c.p.p. in data 1114.0 del Tribunale di Monza di applicazione della pena in data
14.1.2016 per il reato di cui all’art. 73 co 1 d.p.r. 309/90 adducendo, dolendosi della mancata
riduzione della pena per effetto del diniego delle circostanze generiche.

Difatti, la richiesta di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che,
pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato e,
una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti e, quindi anche al
pubblico ministero, prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza del
fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’entità e modalità di applicazione della pena purché legale,
alla qualificazione giuridica del fatto quando non sia frutto di errore manifesto, alla sussistenza di
circostanze del reato, a

nullità anche assolute quando non inerenti la stessa richiesta di

patteggiamento e il consenso prestato, fermo restando, per eventuali vizi, che occorre sussista uno
specifico interesse a dedurli onde ottenere un accoglimento del ricorso produttivo di una migliore
condizione per il ricorrente ( su quest’ultimo profilo argomenta da Cass SU n. 4410/2005);
Conseguentemente la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è del tutto
infondata in quanto il riconoscimento di dette attenuanti non era previsto nella proposta concordata
della pena, quindi la pena applicata è conforme al patto riformulato nel verbale di udienza e
riportato nella sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000 a favore della cassa delle ammende.
La rinuncia al ricorso depositata il 12.9.2016 non è rituale in quanto è sottoscritta dai soli difensori e non
anche dall’imputato; né ad essa è allegata una delega da parte di quest’ultimo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso i. Condanna il ricorrenti. al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5.10.2016

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.

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