Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1913 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1913 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) HMIDI SABER N. IL 25/08/1988
2) RISZ SLIM N. IL 02/08/1986
3) TAIB SOUFLAN N. IL 25/11/1986
avverso la sentenza n. 2474/2012 TRIBUNALE di MODENA, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA

Hmidi Saber,, Risz Slim e Taib Souflan ricorrono per cassazione avverso la sentenza
emessa, ex art 444 cpp, dal Tribunale di Modena in data 18-4-12 , per i
reati di cui agli artt 337-339; 582 -585; 635 -625 n 7 , commessi in Modena il 4-10-

I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’ad 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione
del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
I ricorrenti , infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indicano in alcun modo le ragioni per le quali,
in presenza di una richiesta di applicazione della pena da loro proveniente, il
giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua
mancata commissione da parte degli imputati, all’insussistenza dell’elemento
soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o
, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né i
ricorrenti indicano in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del
giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità
dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 , determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende

PQM
La Corte

11 .

dichiara inammissibile il ricorsb e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
EtAit ti,,,L, O
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-2012.

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