Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19129 del 20/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19129 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
SALERNO nel proc. c/:

NAPONIELLO VITO, n. 1/08/1972 a EBOLI

GIRON LARA CHRISTIE DENISSE, n. 9/03/1991 a PANAMA

avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di SALERNO in data 20/11/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’impugnata ordinanza;
udite, per gli indagati, le conclusioni dell’Avv. N. Naponiello – non comparso;

Data Udienza: 20/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 20/11/2013, depositata in pari data, il tribunale del

riesame di SALERNO ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal
GIP presso il medesimo tribunale in data 18/10/2013, ordinando l’immediata
restituzione agli indagati della parte di area sita in Campagna, C.da San Paolo, a

loro concessa in comodato d’uso e degli altri beni costituiti da pneumatici e
cerchioni usati, indicati nel verbale di sequestro redatto nei loro confronti in data
15/10/2013 dalla GDF di Eboli.

2. Giova premettere, al fine di una migliore comprensione, che il decreto di
sequestro preventivo è stato emesso ritenendo sussistente il fumus del reato di
cui all’art. 256, comma terzo, d. Igs. n. 152/2006, perché gli attuali indagati unitamente ad altri soggetti nei cui confronti si procede separatamente – quali
locatari, realizzavano e gestivano sulla predetta area, senza la prescritta
autorizzazione, una discarica destinata allo smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, ravvisando anche il concreto pericolo che la libera disponibilità da
parte degli indagati di detta area e degli altri beni (pneumatici e cerchioni)
indicati nel verbale di sequestro richiamato potesse aggravare e protrarre le
conseguenze dell’ipotizzato reato.

3.

Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di SALERNO, impugnando l’ordinanza predetta e deducendo un unico
motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deduce, con tale unico, articolato, motivo, l’inosservanza dell’art. 256,
comma terzo, d. Igs. n. 152/2006, sotto profilo del fumus e del periculum in
mora.
Si duole, in sintesi, il PM ricorrente per aver il tribunale del riesame escluso il
fumus del reato ipotizzato sulla base della documentazione prodotta dalla difesa
(fatture di acquisto e vendita dei pneumatici usati intestate agli stessi emesse
nel periodo agosto – novembre 2013), da cui si evincerebbe che i due indagati
detenessero i beni loro sequestrati nell’ambito di un’attività commerciale
esercitata sull’area a loro concessa in comodato d’uso da Riviello Silvana
(coindagata) e non quali gestori della discarica abusiva; che, in particolare, il
tribunale avrebbe errato nell’applicare la normativa de qua, in quanto nessuno
2

t,

dei due indagati avrebbe dimostrato di essere stato autorizzato al deposito di
rifiuti nel luogo sottoposto a sequestro, risultando che il Naponiello abbia raccolto
quasi 700 gomme per auto, mentre la Giron Lara circa 300 gomme per autocarro
e 10 cerchioni per autocarro, beni qualificati come rifiuti dalla PG atteso il loro
stato di conservazione, in quanto in disuso; secondo la giurisprudenza di questa
Corte, non rileverebbe l’eventuale intenzione degli indagati di rivendere i beni

gli stessi erano in disuso e abbandonati; le indagini della PG hanno accertato che
l’accumulo dei rifiuti era ripetuto e non occasionale e avveniva in una
determinata area, la massa dei materiali accumulati era eterogenea, l’abbandono
non era temporaneo ma definitivo e vi era un degrado dello stato dei luoghi, tutti
elementi sintomatici di una discarica abusiva perché non autorizzata; non
rileverebbe, infine, la legittimità dell’acquisto dei rifiuti né l’eventuale
riutilizzazione economica degli stessi, essendo comunque rifiuti gestiti senza
autorizzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

5.

Deve, preliminarmente, ricordarsi che in sede di ricorso per cassazione

proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen.
ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di
legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la
mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma
non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità
soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e)
dell’art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep.
13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del
28/05/2003 – dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

6. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, ritiene il Collegio che
la valutazione di fondatezza del proposto motivo di ricorso renda necessari alcuni
approfondimenti sul punto, atteso che è ravvisabile, nel caso in esame, l’ipotesi
di violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. nei limiti di cui si dirà
appresso.

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sequestrati, in quanto ciò che rileva è che i beni sequestrati fossero rifiuti e che

Ed infatti, l’impugnazione proposta dal pubblico ministero è senza dubbio da
accogliere atteso che è emerso, nel caso in esame, che gli indagati gestivano
nell’area originariamente sequestrata una discarica abusiva quali locatari, in
comodato d’uso, di un terreno agricolo ove erano depositati rifiuti speciali
costituiti (tra l’altro) da numerosi pneumatici e cerchioni di autovetture. Risulta,
in particolare, che sull’area giacevano alla rinfusa, oltre i predetti materiali
riferibili agli attuali indagati, anche ulteriori oggetti (carrelli elevatori non

funzionanti, cumuli di pneumatici non utilizzabili, parti meccaniche di
autovetture, etc.) riferibili dall’imputazione a soggetti diversi dagli attuali
indagati, per il cui stoccaggio definitivo sull’area – per quanto qui di interesse nessun titolo abilitativo era posseduto dagli attuali indagati Naponiello e Giron.
Dalla descrizione operata dai verbalizzanti e richiamata dal PM nel
provvedimento impugnatorio, i materiali riferibili agli attuali indagati erano
qualificabili come rifiuti atteso il loro stato di conservazione, in quanto in disuso e
abbandonati. In tal senso, l’accertamento della natura di un oggetto quale
rifiuto, dovendo essere effettuata in base ad un criterio oggettivo e prevalente di
compatibilità ambientale costituisce una “quaestio facti” demandata al giudice di
merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente
da vizi logici o giuridici, come nel caso in esame, avendo descritto i verbalizzanti
caratteristiche inequivoche idonee a tale qualificazione (v., sul punto: Sez. 3, n.
7037 del 18/01/2012 – dep. 22/02/2012, Fiorenza, Rv. 252445).
L’accumulo dei rifiuti si presentava, poi, ripetuto e non occasionale e avveniva in
una determinata area, la massa dei materiali accumulati era eterogenea,
l’abbandono non era temporaneo ma definitivo e vi era un degrado dello stato
dei luoghi, tutti elementi sintomatici di una discarica abusiva.
Quanto accertato è certamente idoneo ad integrare il

fumus del reato di

realizzazione e gestione, nella specie condivisa, di un’area adibita a discarica
abusiva di rifiuti speciali (pneumatici usati, sulla cui natura di rifiuto non può
dubitarsi, come confermato dall’Allegato A, voce 160103, del D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152: Sez. 3, n. 8679 del 23/01/2007 – dep. 01/03/2007, Vitale ed altro,
Rv. 236086; cerchioni di autovetture usati: Sez. 3, n. 4758 del 28/04/1997 dep. 20/05/1997, Alleruzzo, Rv. 208278), essendo state accertate le condizioni
tipiche per la configurabilità dell’illecito de quo: a) una condotta non occasionale
di accumulo di rifiuti; b) lo scarico ripetuto; c) il degrado dell’area; d) la
definitività dell’abbandono dei rifiuti medesimi (v., tra le tante: Sez. F, n. 33252
del 02/08/2007 – dep. 22/08/2007, Setzu, Rv. 237582).
Non ha pregio, peraltro, l’argomento su cui il tribunale del riesame fonda
la decisione di annullamento del decreto di sequestro preventivo, ossia la
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i,

circostanza che la detenzione dei beni sequestrati fosse legittima (si da atto nel
provvedimento impugnato che la difesa ha depositato numerose fatture di
acquisto e vendita di pneumatici usati intestate agli indagati nel periodo
agosto/novembre 2013, sicchè si è ritenuto che gli indagati li detenessero
nell’ambito di un’attività commerciale e non per la realizzazione di una discarica),
in quanto ciò che rileva è che la gestione del rifiuto – nella specie cerchioni e

dagli atti. In assenza di una legittima attività di gestione dei rifiuti, dunque, non
può attribuirsi efficacia surrogatoria del titolo abilitativo, necessario per la
gestione, all’asserita legittimità dell’attività commerciale svolta, non ammettendo
infatti equipollenti l’autorizzazione prevista dalla normativa in materia di rifiuti né
essendo possibile giustificare il degrado ambientale con la legittimità dell’attività
commerciale svolta (di cui, peraltro, non emergerebbe alcuna indicazione nel
provvedimento impugnato: v., sulla non equipollenza, in generale, di
un’autorizzazione diversa da quella prevista dalla normativa sui rifiuti: Sez. 3, n.
27290 del 11/01/2012 – dep. 10/07/2012, P.M. in proc. Curt e altro, Rv.
253047).

7. L’impugnata ordinanza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale
di Salerno che si atterrà a quanto indicato da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014

Il C

sigli re est.

pneumatici usati – non fosse autorizzata, circostanza, nella specie, emergente

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