Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19129 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19129 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LACHKAR KHALID N. IL 22/06/1988
avverso la sentenza n. 8123/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
07/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

(

Fatto e diritto
Lachkar Khalid ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena
in data 7.1.2016 del GUP del tribunale di er i reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Lamenta il ricorrente la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
Difatti, la richiesta di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto
a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato e, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti e, quindi anche al pubblico ministero,
prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza del fatto, alla sua soggettiva
attribuzione, alla qualificazione giuridica del fatto quando non sia frutto di errore manifesto, alla sussistenza
di circostanze del reato, all’entità e modalità di applicazione della pena purchè legale , a nullità, anche
assolute, quando non inerenti la stessa richiesta di patteggiamento e il consenso prestato, (v Cass SU n.
4410/2005).
In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con una sia pur sintetica indicazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti. (Cass sez.VI,
n. 32004/2003 Rv 28405,.. sez 4, n. 508 del 16/04/1993 Rv. 194184)
Infatti l’adesione del prevenuto al patteggiamento comporta una implicita ammissione del fatto che esime il
giudice dal pieno accertamento della sua responsabilità permettendogli invece il mero “accertamento
negativo” di insussistenza di cause di non punibilità (Corte Costituzionale n. 155/1966);
(Cass sez . 4, n. 508 del 16/04/1993 Cc. (dep. 20/05/1993) Rv. 194184
Alla stregua di tali considerazioni, la doglianza sulla assenza di motivazione

è inammissibile in quanto

fondata su motivi diretti a porre in discussione i principi in tema di motivazione della sentenza di
patteggiamento
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.10.2016

Il ricorso è manifestamente infondato.

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