Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19128 del 29/03/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 19128 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
Sull’istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen. proposta da

Soriano Leone, nato il 21/11/1966 a Vibo Valentia

visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo che l’istanza sia dichiarata.

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RITENUTO IN FATTO

1. Leone Soriano ha proposto richiesta di rimessione del processo a suo
carico, celebrando dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, a seguito
dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione della
sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 28 maggio 2015, con la quale
egli è stato condannato alle pene di legge per i reati di partecipazione ad
associazione per delinquere di stampo mafioso, di incendio e di danneggiamento.
1.1. A sostegno dell’istanza, Soriano ha evidenziato diversi elementi che, a
suo giudizio, rendono fondato ritenere che lo svolgimento del procedimento a
proprio carico dinanzi alla Corte calabrese possa essere turbato da ragioni di

Data Udienza: 29/03/2018

legittimo sospetto tali da inficiare l’imparzialità e l’indipendenza dell’ufficio
giudicante giudiziario, in particolare: 1) il rigetto delle istanze da egli avanzate in
più occasioni di presenziare all’udienza – rigetto motivato alla luce della sua
ritenuta pericolosità sociale -, sebbene analoghe istanze siano state accolte da
altri giudici ed egli abbia beneficiato di un permesso per motivi di salute da parte
del magistrato di Sorveglianza di Napoli (eseguito il 14 marzo 2017); 2) il
ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado nell’ambito di altro
procedimento per associazione mafiosa; 3) l’esistenza di un “complotto” tra la

contro la sua persona ed i suoi familiari, quale emerge dalle intercettazioni
relative al procedimento c.d. Purgatorio, nonché dalle minacce di arrestare la
propria moglie subite dallo stesso al fine di indurlo a collaborare con la giustizia
(e conseguente arresto della coniuge quale ritorsione per il suo rifiuto di
collaborare); 4) la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini per il reato di
cui all’art. 342 cod. pen. da parte della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro (per avere offeso l’onore ed il prestigio della Procura di
Catanzaro, dei R.O.S. dei Carabinieri di Catanzaro, della Questura di Vibo
Valentia, dei Carabinieri di Vibo Valentia e di altri), con conseguente non
imparzialità dei magistrati della Corte d’appello di Catanzaro; 5) il rigetto da
parte della Corte d’appello, nella stessa composizione, della istanza di revoca
della misura di prevenzione patrimoniale, argomentata sulla base delle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia già giudicate inattendibili dal Tribunale
di Vibo Valentia giusta l’assenza di riscontri.
1.2. Nella memoria depositata in data 24 marzo 2018 presso la matricola del
carcere, Soriano ha insistito per l’accoglimento dell’istanza di rimessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’istanza deve essere dichiarata inammissibile.

2. Mette conto di rilevare come l’istituto della rimessione disciplinato dagli
artt. 45 e seguenti cod. proc. pen. abbia carattere eccezionale, là dove implica
una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
Ne discende la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo
regolano ed, in particolare, di quelle che stabiliscono i presupposti per il
trasferimento del processo ad altro giudice. In quest’ottica, la “grave situazione
locale” di cui parla l’art. 45 del codice di rito deve intendersi riferita ad un
fenomeno esterno alla dialettica processuale, caratterizzato da tale abnormità da
dover essere interpretato come fonte di un pericolo concreto di non imparzialità

2

DDA di Catanzaro ed alcuni magistrati della Corte d’appello di Catanzaro ordito

dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo o di pregiudizio alla
libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.
2.1. In tale senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i
motivi di legittimo sospetto cui fa riferimento l’art. 45 del codice di procedura
penale possono configurarsi solo in presenza di provvedimenti e di
comportamenti del giudice che siano effetto di una grave situazione locale e che,
per le loro oggettive caratteristiche, siano sicuramente sintomatici della
mancanza di imparzialità dell’ufficio giudiziario (Sez. U. n. 13687 del

2.2. D’altra parte, la richiesta di rimessione prevista dall’art. 46 cod. proc.
pen. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la “grave
situazione locale” delineata in astratto dall’art. 45 del codice di rito,
rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non
generici, allusivi o meramente evocativi di dati di fatto e di argomentazioni su
cui la richiesta stessa si fonda.
3. Siffatta situazione certamente non si riscontra nel caso in esame, là dove
l’istante ha rappresentato il rischio di condizionamento della decisione dei
magistrati dell’ufficio calabrese in considerazione di decisioni assunte dalla Corte
d’appello investita del processo in ordine alla sua traduzione in udienza, dei
provvedimenti giudiziari assunti da altri giudici del distretto o dagli stessi giudici
in un diverso procedimento nonchè di un presunto “complotto” contro l’istante e
la propria famiglia. L’istanza di rimessione del processo poggia, dunque, su
deduzioni e considerazioni – allo stesso tempo – generiche e congetturali, che
non consentono di apprezzare la sussistenza in concreto di una “grave situazione
locale” suscettibile di comportare un vulnus all’imparzialità ed all’indipendenza di
tutto l’ufficio giudiziario.

4. Né può rilevare ai fini della rimessione la circostanza che, da parte della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, sia stato notificato nei
confronti del Soriano l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. per il reato di cui
all’art. 342 cod. pen., per avere offeso l’onore ed il prestigio della medesima
Procura di Catanzaro e delle forze dell’ordine del medesimo capoluogo e di altri
comuni del distretto.
4.1. A tacere della genericità della deduzione (non essendo stato allegato
l’atto all’istanza, così da poter compiutamente apprezzare i termini
dell’imputazione elevata), va ribadito che l’istituto della rimessione ha natura
assolutamente eccezionale, in quanto rappresenta una deroga al principio del
giudice naturale precostituito per legge di cui all’art. 25, comma primo, Cost., e

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28/01/2003).

può trovare applicazione solo in presenza di comprovate situazioni ambientali
idonee a menomare effettivamente l’imparzialità del giudizio e a pregiudicare il
corretto svolgimento del processo sicchè non possono assumere rilievo i semplici
sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che
partecipano al processo: i fattori inquinanti l’imparzialità del giudice devono
riverberarsi sull’intero ufficio giudiziario astrattamente considerato, e non su
singoli magistrati o su un singolo organo in cui l’ufficio si articoli, sì che il solo
fatto dell’apertura di indagini preliminari a carico di magistrati non è sufficiente a

proc. pen. (Sez. 1, n. 5682 del 13/101/1997, Manganaro, Rv. 208731; Sez. 6, n.
35779 del 05/06/2007, Rienzi e altri, Rv. 238155).
4.2. Non può, d’altronde, sottacersi come la circostanza che taluni
magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro siano
coinvolti nel procedimento a carico del Soriano quali persona offese sia
suscettibile di rilevare quale causa di deroga agli ordinari criteri di competenza, a
norma dell’art. 11 cod. proc. pen.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità dell’istanza consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell’istante, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 1.500,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’istanza e condanna l’istante al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 marzo 2018

integrare la grave situazione locale tassativamente richiesta dall’art. 45 cod.

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