Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19128 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19128 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Zrigue Houssam, n. a Kairouan il 05/03/1986;

avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna in data 08/11/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Zrigue Houssem propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del
Tribunale del riesame di Bologna con cui, in accoglimento dell’appello del P.M., è
stata ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui
agli artt. 81, 110 c.p. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2.

Lamenta con un primo motivo la nullità dell’ordinanza del Tribunale del

riesame per violazione dell’art. 297 c.p.p. dolendosi in particolare della illogicità
nella parte in cui ha rilevato l’assenza di elementi idonei a comprovare che alla

Data Udienza: 19/03/2014

data del rinvio a giudizio disposto nel primo procedimento fossero desumibili
dagli atti i fatti di cui alla seconda ordinanza; lamenta inoltre che la
considerazione secondo cui la difesa non avrebbe indicato la data del rinvio a
giudizio e le annotazioni interlocutorie anteriori da cui fosse possibile desumere i
fatti della seconda ordinanza è incompatibile con il fatto che l’appello cautelare è
sorto da impugnazione del P.M., non incombendo dunque sulla difesa alcun

evidenziare come fosse a conoscenza, già al momento della prima ordinanza,
delle intercettazioni del 9 ottobre, del 10 ottobre, dell’Il ottobre e del 12 ottobre
del 2010 grazie alle quali si procedette al fermo per i fatti del 15 ottobre 2010;
in conclusione, quindi, alla data della richiesta di rinvio a giudizio del primo
procedimento, vi era già la prova che sussistessero atti da cui potersi desumere
gli episodi contestati nella seconda ordinanza sia a livello di gravità indiziaria sia
a livello di notitia criminis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso non è fondato.
Il tribunale felsineo ha evidenziato, nell’accogliere l’appello del P.M., sotto un
primo profilo, l’inapplicabilità del disposto dell’art. 297, comma 3, c.p.p. con
riguardo alla necessaria anteriorità, alla data di emissione della prima ordinanza,
di tutti i fatti contestati con la seconda e, in ogni caso, sotto un secondo, sempre
nel segno della inapplicabilità del regime di retrodatazione, la non desumibilità,
dagli atti, prima del rinvio a giudizio disposto per i fatti oggetto della prima
ordinanza, dei fatti del secondo procedimento.
Entrambi tali assunti, che, laddove riguardino la valutazione di fatti sono, se
logicamente motivati, insindacabili in questa sede, sono stati formulati
conformemente ai principi di diritto.

3.1. Con riguardo al primo profilo, va infatti osservato che la disposizione
dell’art. 297, comma 3, c.p.p., ha natura eccezionale in quanto derogatoria
rispetto alla disciplina generale, di cui al comma 1 dello stesso art. 297 c.p.p,
della decorrenza della misura dalla data di esecuzione dell’ordinanza applicativa
sicché, presupposto della sua applicazione è che risulti positivamente l’anteriorità
della commissione dei fatti di cui alla seconda ordinanza rispetto all’emissione
della prima, non essendo sufficiente che manchi la prova della posteriorità.

2

onere in tal senso. Peraltro, è stato lo stesso P.M. nel suo atto di appello ad

Del resto, questa Corte ha già affermato che incombe sull’interessato (ovvero, in
altri termini, sul destinatario della misura) “l’onere di provare. …la contestazione
a catena, con la produzione anche di provvedimenti giurisdizionali” (Sez. 5, n.
2560 del 23/05/1997, Burgio, Rv. 208243).
Nella specie, risulta dalla esposizione dei fatti di cui al provvedimento impugnato,
peraltro non contestata neppure dalla difesa, che la prima ordinanza è del

reato commesso “in data antecedente al 06/11/2010”, con conseguente
inapplicabilità, stante quanto appena ricordato, del disposto di cui all’art. 297,
comma 3, c.p.p.; e d’altra parte, l’originaria ordinanza del G.i.p., poi appellata
dal P.M. avanti al Tribunale del riesame, aveva sostanzialmente trascurato la
dimensione temporale di commissione del fatto sub 6), limitandosi ad affermare
che “quanto meno i fatti contestati ai capi 1, 2, 3, 4 e 5” risultavano antecedenti
rispetto all’episodio del 15/10/2010.

3.2. In relazione poi al secondo profilo, va rammentato che, anche da ultimo,
questa Corte ha evidenziato che la nozione di anteriore “desunnibilità” delle fonti
indiziarie, poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva dagli atti
inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice
“conoscenza” o “conoscibilità” di determinate evenienze fattuali, ma si individua
nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o
dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano
una specifica “significanza processuale” (Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013,
Paladini, Rv. 255722; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola, Rv. 253509).
Nella specie, facendo corretta applicazione di detto principio, il Tribunale ha
evidenziato che non solo l’informativa finale del 05/12/2011 relativa ai fatti del
secondo procedimento è successiva alla data del 26/09/2011 di emissione della
sentenza di primo grado del primo procedimento e, quindi, a maggior ragione,
alla data del rinvio a giudizio, ma neppure è emerso che prima di tale rinvio a
giudizio fossero state depositate annotazioni interlocutorie dalle quali il P.M.
potesse desumere, anche solo a livello di notitia criminis, i fatti di reato poi
confluiti nella seconda ordinanza, non essendo sufficiente che vi fossero indagini
in corso anche attraverso intercettazioni debitamente autorizzate.

4. Il ricorso va dunque rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

3

22/10/2010 mentre il fatto sub 6) contestato con la seconda ordinanza riguarda

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014

iglier lst.

I Presidente

Il C

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