Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19127 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19127 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALVATI ANTONIO nato il 16/08/1961 a SAN GIOVANNI INCARICO
avverso l’ordinanza del 19/12/2016 del G.I.P. TRIBUNALE di CASSINO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Il difensore di fiducia di Antonio SALVATI impugna l’ordinanza con cui il

g.i.p. del Tribunale di Cassino, all’esito dell’udienza fissata a seguito
dell’opposizione formalizzata da talune parti offese avverso la richiesta di
archiviazione avanzata dal p.m. in relazione al procedimento iscritto a carico del
prevenuto, nonché di Arduino FRATARCANGELI e Giovanni CIRILLI, indagati tutti
per violazione degli artt. 314 e 640 cod. pen., ha disposto l’imputazione coatta
nei confronti degli indagati.

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Data Udienza: 21/03/2018

2.

Assume in primo luogo il ricorrente che, avendo il p.m. presente in detta

udienza – diverso da quello titolare delle indagini – sollecitato egli stesso la
pronuncia del provvedimento poi adottato dal g.i.p., ciò avrebbe dovuto
correttamente essere inteso come revoca della precedente richiesta di
archiviazione – che la giurisprudenza di legittimità afferma essere sempre
possibile, fino a quando il giudice non si sia pronunciato sull’istanza originaria con conseguente obbligo per il g.i.p. di far luogo alla trasmissione degli atti
all’ufficio procedente. Ergo, il provvedimento qui impugnato, in quanto adottato

prerogative concernenti l’esercizio dell’azione penale, che sono proprie in via
esclusiva del p.m., con altrettanto indebita lesione dei diritti della difesa, per
effetto del venir meno delle garanzie connesse alla mancata possibilità di
avvalersi delle facoltà riconosciute dall’art. 415

bis

cod. proc. pen.,

conclusivamente connotandosi per la sua abnormità.
Secondariamente, il difensore deduce la mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione svolta dal g.i.p.: l’aver egli stesso dato atto
della possibilità di revoca dell’iniziale richiesta di archiviazione avrebbe dovuto
condurlo a riconoscere tale significato implicito alle conclusioni rassegnate dal
p.m. d’udienza, per il resto non essendovi alcun obbligo discendente
dall’avvenuta instaurazione del contraddittorio fra le parti, tanto meno nel senso
di una necessitata pronuncia, a conclusione dell’udienza celebratasi ai sensi
dell’art. 127 del codice di rito, nell’esercizio di poteri che si asseriscono
comunque esistenti in capo al giudice.
3.

Il P.G. in sede ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto rigettarsi

il ricorso, stante l’impossibilità di inquadrare il provvedimento di cui trattasi in
seno allo schema dell’abnormità, sia strutturale che funzionale.
4.

In data 6 marzo u.s. è stata depositata memoria nell’interesse delle parti

offese Abdulkadir Ahmed HANAD e Abdalla SABTIYE ABDIRAHMAN con cui,
esclusa la dedotta abnormità del provvedimento del g.i.p., ritenuto in nessun
caso lesivo del principio del contraddittorio, e ritenuta l’inammissibilità del
motivo in tema di vizio di motivazione, ha sollecitato il rigetto del ricorso
proposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso si palesa inammissibile, alla stregua delle considerazioni che

seguono.

,‘

in sostanziale carenza di potere, si sarebbe risolto nell’indebito esercizio delle

2.

Si premette che, per giurisprudenza consolidata, “E’ inammissibile il ricorso

per cassazione dell’indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini
preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la
formulazione dell’imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in
quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico
ministero” (così, da ultimo, Sez. 3, sent. n. 15251 del 14.12.2016 – dep.
28.03.2017, Rv. 269649).
Fermo quanto sopra, in linea generale è notorio come l’abnormità sia una

radicale eccentricità rispetto al sistema dà conto della mancata previsione
dell’impugnazione degli stessi, appunto in ragione della difficoltà di tipizzazione e
della connessa impossibilità di ricondurli agli schemi processuali riconosciuti e
disciplinati: donde la deroga ai principi cardine della tassatività delle nullità e dei
mezzi di ipugnazione – di cui, rispettivamente, agli artt. 177 e 568 cod. proc.
pen. – che lascia fermo tuttavia il carattere di assoluta eccezionalità della
categoria, in seno alla quale vanno collocati solo quegli atti che siano totalmente
avulsi dal sistema (abnormità strutturale), ovvero siano tali da determinare
l’insuperabile stasi e quindi l’impossibilità di prosecuzione del processo
(abnormità funzionale). Il che giustifica la particolare prudenza con cui
l’interprete deve affrontare la materia, onde non dilatare l’ambito di una
categoria che si ribadisce costituire una indubbia anomalia e che va pertanto
ravvisata solo ove il sistema non consenta in alcun modo di porre rimedio alle
disfunzioni provocate da un determinato atto.
Ciò posto, mentre la sub-categoria dell’abnormità funzionale non dà luogo
a perplessità di sorta dal punto di vista della sua definizione astratta, nei termini
che si sono in precedenza rappresentati – essendo semmai solo il caso di
puntualizzare, a proposito dell’impossibilità di proseguire il processo, che essa
potrà essere eccepita nel caso in cui l’atto in questione imponga (tipicamente al
p.m.) un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel futuro sviluppo
del procedimento o del processo – relativamente all’altra sub-categoria,
dell’abnormità strutturale, giova puntualizzare che essa può manifestarsi sia
attraverso l’esercizio, da parte del giudice, di un potere di cui egli non è
tributario, perché non riconosciutogli dall’ordinamento (carenza di potere in
astratto), sia per effetto di un atto che costituisca deviazione rispetto allo scopo
di modello legale (carenza di potere in concreto), essendosi quindi al cospetto
dell’esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, “ma in una situazione
processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè

categoria di matrice giurisprudenziale, nell’ambito della quale rientrano atti la cui

completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole
limite” (così, in parte motiva, Sez. Un. sent. n. 25957 del 26.03.2009).

3.

Alla luce delle pur sintetiche annotazioni che precedono, è agevole rilevare

che il provvedimento adottato dal g.i.p. del Tribunale di Cassino non rientra in
alcuna delle due sub-categorie testé ricordate, in particolare non in quella
dell’abnormità strutturale, di fatto evocata dall’odierno ricorrente: non v’è
dubbio, infatti, che al g.i.p. spetti il potere di ordinare l’imputazione coatta,

di archiviazione dallo stesso formalizzata, richiesta che il g.i.p. medesimo ha
chiaramente reputato in essere, al di là delle conclusioni rassegnate dal p.m.
d’udienza, in difetto di una formale revoca.
Per vero, così come si assume dal ricorrente, ben potrebbe assegnarsi alle
anzidette conclusioni la valenza di atto di revoca implicita,

per facta

concludentia, ma palesemente errate sono comunque le conclusioni che da ciò
egli intende trarre.
Invero, poiché il p.m. dell’udienza camerale non ha richiesto la restituzione
degli atti al proprio ufficio, per poi modificare la propria richiesta – come più
correttamente avrebbe dovuto essere: cfr., sia pur per la diversa ipotesi di
richiesta camerale di rinvio a giudizio, a fronte dell’originaria istanza di
archiviazione, la parte motiva di Sez. 2, sent. n. 18774 del 18.04.2007, Rv.
236405, che ha dichiarato abnorme l’ordinanza di archiviazione in quel caso
adottata – bensì ha sollecitato la formulazione dell’imputazione coatta in
funzione, di fatto, del successivo rinvio a giudizio dell’imputato, la pronuncia
della conforme ordinanza ad opera del g.i.p. non può in alcun modo, ancora una
volta, essere ricondotta negli schemi del provvedimento abnorme, non essendosi
certo neppure nell’ipotesi di esercizio del potere (esistente) al di fuori dei casi
consentiti.
Né, d’altro canto, il provvedimento qui impugnato comporta alcuna stasi
del procedimento e neppure concretizza alcuna insuperabile lesione del diritto di
difesa – che, comunque, si pone al di là del perimetro dell’abnormità – atteso
che, per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, l’avviso di cui
all’art. 415 bis cod. proc. pen. è finalizzato alla realizzazione di un contraddittorio
anticipato con la difesa che, nel caso di udienza camerale fissata per effetto
dell’opposizione alla richiesta di archiviazione – come, appunto, nel caso che ne
occupa – si è già realizzato in quella sede (cfr., ex multis, Sez. 6, sentenza n.
45126 del 22.10.2014, Rv. 260824 e, ancor più di recente, Sez. 6, sent. n.
49093 dell’11.10.2017, Rv. 271499).

ik
4

surrogandosi eccezionalmente al p.m., nel caso in cui non condivida la richiesta

Le considerazioni che precedono hanno valenza assorbente rispetto al
secondo profilo di doglianza, peraltro e preliminarmente di per sé inammissibile,
poiché non inerente ad alcun profilo di abnormità, valendo dunque il già rilevato
difetto di legittimazione in capo all’imputato.
In definitiva, dunque, è possibile enunciare i seguenti principi di diritto:
L’ordine d’imputazione coatta è legittimamente formulato dal g.i.p. ove la
richiesta di archiviazione non sia formalmente revocata dal p.m. procedente.
La richiesta di formulazione dell’imputazione coatta, avanzata in sede di udienza

dell’originaria istanza di archiviazione, in funzione della successiva richiesta di
rinvio a giudizio, onde il g.i.p. che abbia pronunciato ordinanza conforme a detta
ultima richiesta non pone in essere alcun atto abnorme, poiché esercita il potere
suo proprio.

4. All’anticipata declaratoria seguono le statuizioni previste dall’art. 616 cod.
proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018

5

camerale dallo stesso ufficio del p.m., ha, di fatto, il significato di revoca

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