Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19127 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19127 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica nel procedimento nei
confronti di : Schena Luca, n. a Fasano il 06/08/1970;

avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce in data 29/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditele conclusioni dell’avv. Citriniti che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce propone ricorso per
cassazione avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce con cui è
stato disposto l’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura della
custodia cautelare in carcere nei confronti di Schena Luca limitatamente alla
contestazione del reato associativo di contrabbando doganale relativamente
all’introduzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri.

Data Udienza: 19/03/2014

2.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria

relativamente a detta ipotesi essendo unicamente emerso l’impiego di
autovetture di proprietà dello stesso per la consumazione di due reati scopo
senza ulteriori dati significativi della consapevolezza di interagire con
un’associazione a delinquere (non essendovi né contatti telefonici né alcun

Rileva tuttavia il ricorrente che anche la partecipazione ad un reato fine ben può
costituire chiaro indice di inserimento del soggetto agente nel sodalizio criminoso
e che nella specie l’indagato avrebbe partecipato a due distinte operazioni di
“sbarco” per due distinti quantitativi di Kg. 376,500 e di kg. 289,500 quali
attività delittuose rilevanti per la esistenza del sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha escluso che gli elementi emersi siano sufficienti ad integrare il
necessario quadro di gravità indiziaria relativamente alla addebitata
partecipazione ad associazione finalizzata alla commissione di reati di
contrabbando osservando essere a tal fine inidoneo l’unico elemento
rappresentato dall’impiego di autovetture del medesimo per la consumazione dei
reati – scopo, elemento che potrebbe essere compatibile anche con la sola
condotta di concorso nella effettuazione di detti singoli episodi delittuosi, non
essendo emerso inoltre alcun contatto telefonico od incontro, a lui riferibile, con
gli affiliati al sodalizio od alcun riferimento alla sua persona da parte di altri che
faccia propendere per la prima ipotesi illecita.
Ciò posto, il ricorrente ha evocato l’indirizzo di questa Corte secondo cui anche la
partecipazione ad un singolo reato fine può essere indice di inserimento
all’interno del sodalizio, sottolineando al riguardo l’importanza, per la consorteria
illecita, delle due operazioni di sbarco di rilevanti quantità di tabacchi lavorati
esteri, in tal modo però finendo per richiedere a questa Corte, a fronte di una
motivazione argomentata e niente affatto illogica, una lettura alternativa dei dati
già esaustivamente valutati dal Tribunale.
Infatti, come da costante indirizzo di questa Corte, pur dopo la novella
codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, il giudizio di cassazione rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati
devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed
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incontro con gli appartenenti ad essa).

obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in
rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito
di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura
logica del provvedimento stesso; resta in particolare esclusa la possibilità di una
nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata
dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica,

giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (tra le altre, Sez. 2, n.
7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2014

Il Co iglie est.

I Presidente

dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso

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