Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19127 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19127 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENNARO ANGELO N. IL 10/09/1975
avverso la sentenza n. 2492/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
08/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

• In fatto e in diritto

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa a conferma della condanna in primo grado per il
reato di cui agli art. 186 co 2 lett b) c..d.s Gennaro Angelo ha proposto ricorso per Cassazione,
a mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della
causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p..

legittimità ed è manifestamente infondato.
I giudici di seconde cure hanno affermato, con motivazione congrua, che non ricorrono i
presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p: il fatto
non può ritenersi di particolare tenuità non solo per l’intrinseco disvalore sociale della condotta in
relazione al pericolo per la sicurezza della circolazione stradale che essa suscita, ma anche per il
concorrere di ulteriori fattori che si aggiungono alle intrinseche caratteristiche della fattispecie
criminosa aumentandone la gravità sul piano concreto. I giudici di seconde cure hanno difatti
posto in evidenza che l’imputato si è posto in stato di ebbrezza alla guida di un’auto di grossa
cilindrata e in orario notturno, così aumentando il rischio di conseguenze pregiudizievoli per la
pubblica incolumità.
Queste specifiche connotazioni della condotta in concreto posta in essere, escludono che ad essa
possano riconoscersi i caratteri della particolare tenuità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di curo 2000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.10.2016

Il ricorso è inammissibile in quanto involge valutazioni di merito non consentite in questa sede di

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