Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19126 del 19/03/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19126 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
SENTENZA
sul ricorso proposto da : Nitti Mario, n. a Monopoli il 23/02/1957;
avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce in data 29/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO
1. Nitti Mario a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione
avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce che ha rigettato la richiesta di
riesame della misura della custodia cautelare in carcere per reati in materia di
contrabbando.
Data Udienza: 19/03/2014
2. Il ricorrente ha lamentato, con due motivi, rispettivamente la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge
penale in relazione all’art. 291 quater del d.P..R. n. 43 del 1973.
In data 10/03/2014 il Difensore di fiducia, munito di procura speciale, ha
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l’intervenuta rinuncia di cui sopra ex
artt. 581 e 591 c.p.p.; il ricorrente va inoltre condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di soli euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende, essendo stata la rinuncia determinata dalla preannunciata intenzione
di richiedere la applicazione della pena.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Roma il 19 marzo 2014
Il
ere est.
Il Presidente
dichiarato di rinunciare al ricorso.