Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19125 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19125 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Hoxhaj Idris, n. in Albania il 29/01/1983;

avverso la ordinanza del Tribunale di Roma in data 10/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Hoxhaj Idris propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del

Tribunale del riesame di Roma con cui è stata confermata l’ordinanza applicativa
della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 73 del
d.P.R. n.309 del 1990 aggravato dal numero delle persone.

2.

Lamenta con un unico motivo la violazione di legge relativamente alla

sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale indicato
unicamente i fatti storici e non anche i criteri di valutazione delle risultanze delle

Data Udienza: 19/03/2014

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indagini; in particolare l’unico elemento, ovvero la presenza dell’indagato
sull’autovettura al momento del controllo non può assolutamente essere ritenuto
grave indizio di colpevolezza in assenza di altri elementi; né potrebbero essere
valutate, come invece ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni che il coimputato
Resulaj ha reso al g.i.p. presso il Tribunale di Alessandria posto che compito del
tribunale è solo quello di valutare gli elementi a disposizione del g.i.p. prima
dell’emissione della misura cautelare; né, ancora, può essere valutata

riferimento all’articolo 274 lett. b) c.p.p. si sottolinea inoltre che l’indagato è
stato controllato dalle forze dell’ordine successivamente al 04/10/2012 in diverse
circostanze e che ha sempre fornito i suoi recapiti in Italia e in particolare
l’indirizzo dell’abitazione di Savona dove poi è stato reperito per l’esecuzione
della misura; quanto poi all’esigenza di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p, si sottolinea
che ricorrente è incensurato, non comprendendosi dunque la sussistenza del
pericolo di reiterazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Dall’ordinanza impugnata, nella quale non è indicato, al di là del titolo di reato,
quale condotta penalmente illecita sia stata specificamente addebitata
all’indagato, appare comprendersi unicamente che Hoxhaj sarebbe stato trovato
alla guida dell’autovettura Fiat Stilo che, in precedenza, tale Resulaj aveva
prestato a Besimaj (e sulla quale infatti quest’ultimo venne trovato come
passeggero) e che lo stesso Hoxhaj sarebbe stato in precedenza presente,
secondo le dichiarazioni rese dal detto Resulaj al Gip di Alessandria, su altra
autovettura (ovvero una Renault Clio) su cui venne poi trovato,
successivamente, alla guida, tale Memaj trovato in possesso di 21 chilogrammi
di cocaina.
Ora, sulla base di tali fatti, e valorizzando il fatto che Besamaj avrebbe
prospettato a Resulaj l’impossibilità di riconsegnargli l’auto per difficoltà insorte,
il Tribunale ha concluso nel senso che il ricorrente avrebbe partecipato alla intera
operazione di acquisizione e trasporto dello stupefacente (verosimilmente, pare
di comprendere, quello trovato indosso al Memaj) senza che, però, sia dato di
comprendere, dal punto di vista logico, perché tali elementi ed il contatto
dell’indagato con autovettura su cui, solo successivamente, ed in sua assenza,

negativamente la facoltà di non rispondere di cui si è avvalso l’indagato. Con

venne trovato lo stupefacente, ne dimostrerebbe, sia pure indiziariamente, la
partecipazione alla detenzione a titolo di concorso.
L’ordinanza impugnata, carente di motivazione su aspetti decisivi relativi al piano
di gravità indiziaria per quanto sin qui esposto, va pertanto annullata con rinvio
per nuovo esame.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma Iter disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014

Presidente

P.Q.M.

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