Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19125 del 05/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19125 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAKLOUF RIDHA N. IL 05/11/1972
avverso la sentenza n. 2482/2015 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
Ricorre Maklouf Ridha avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 19.10.2015 di
conferma della condanna in primo grado alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro
4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90, lamentando vizio di motivazione in
ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena.

Si richiamano i principi enunciati da questa Corte Suprema secondo cui la le statuizioni in ordine
alla concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena, implicando una valutazione
discrezionale tipica del giudizio di merito, rientrano nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla
discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione.( Sez. U, Sentenza. del
25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931,

Sez.

2,

Sentenza del

18/01/2011

Ud. (dep. 01/02/2011) Rv. 249163).
Orbene la sentenza impugnata, nel richiamare e fare proprie le conclusioni della sentenza di primo
grado con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, ha fornito adeguata e congrua
motivazione della scelta operata, conforme ai criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. ed ai principi
espressi dalle richiamate pronunce della Suprema Corte, fondata sulla insussistenza di elementi che
deponessero per la meritevolezza delle circostanze di cui art. 62 bis c.p. considerato, tra l’altro, che
l’imputato risultava irrispettoso delle autorità, avendo commesso il reato addirittura mentre si
trovava ancora sottoposto a misura cautelare sebbene non custodiale.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, i giudici di seconde cure hanno confermato la statuizione
della sentenza di primo grado, richiamando, tra i criteri di cui all’art. 133 c.p.p., la gravità del fatto e
della modalità di condotta dell’imputato con particolare riguardo alla varietà delle sostanze detenute
e cedute ed al possesso degli strumenti necessari per la pesatura e porzionatura.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 05.10.2016

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA