Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19124 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19124 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Fornaro Giuseppe, n. a Piove di Sacco il 30/04/1974;

avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia in data 15/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Romano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Fornaro Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del
Tribunale del riesame di Venezia con cui è stata confermata l’ordinanza
applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui
all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 relativamente alla detenzione a fini di
cessione di sei involucri contenenti gr. 402,3 di cocaina e di altro involucro
contenente gr. 4,09 della stessa sostanza.

Data Udienza: 19/03/2014

2. Lamenta con un unico motivo la violazione del principio di proporzionalità
nella scelta della misura a fronte delle concrete esigenze cautelari nonché
illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui, a fronte del fatto che il
ricorrente, incensurato, ha spontaneamente consegnato la sostanza e che dagli
atti emerge un contatto con un solo soggetto arrestato, ovvero Mengardo
Roberto, lamenta come illogica la conclusione secondo cui l’indagato sarebbe

Tribunale accolto la tesi del ruolo di depositario in capo al ricorrente per conto
del suddetto Mengardo, non è dato vedere come, una volta scoperto e venuta
meno la sua condizione di soggetto non monitorato in quanto incensurato, lo
stesso possa utilmente reiterare il reato in favore di altri depositanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile giacché manifestamente infondato.
Il Tribunale, confrontandosi motivatamente con le prospettazioni della Difesa, ha
evidenziato, in maniera congrua e non illogica, che la detenzione di oltre mezzo
chilo di cocaina in confezioni da 100 grammi circa è un fatto di rilevante gravità
di per sé univocamente indicativo non già del semplice ruolo di depositario
dell’indagato, bensì, più ampiamente, della condotta di preparazione dello
stupefacente e di ulteriore smercio a vari livelli e comunque del contatto con
grossisti del commercio di stupefacenti della cui fiducia egli ha goduto; di qui la
conclusione motivata in ordine alle necessità della misura della custodia
cautelare in quanto del tutto adeguata e proporzionata alla gravità del fatto.

4.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014

2

inserito in modo stabile nel circuito dello stupefacente; avendo poi lo stesso

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