Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19123 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19123 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udienza: 22/02/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Alfieri Sebastiano Massimo, nato il 07/02/1973 a Gela
avverso l’ordinanza del 09/11/2017 del Tribunale di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perelli
Simone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. L’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, sezione specializzata
per il riesame, all’esito dell’appello proposto dal pubblico ministero della Procura
della Repubblica di presso il Tribunale di Gela, in parziale riforma dell’ordinanza
del 21 settembre 2017 del Tribunale di Gela (che aveva respinto la richiesta di
applicazione di misura cautelare per difetto di concretezza e di attualità del
pericolo di reiterazione delittuosa), ha applicato nei confronti di Sebastiano
Massimo Alfieri la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Gela in relazione
all’imputazione di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, sub
capo A) (per avere egli violato la prescrizione della misura di prevenzione della

5V(

sorveglianza speciale con particolare riguardo al divieto di frequentare
pregiudicati).
1.1. Preliminarmente, il Tribunale ha ribadito la sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza in ordine alla reato contestato in via provvisoria, in linea con
quanto già ritenuto dal primo giudice (sulla scorta delle attestazioni dei
Carabinieri di Gela nel verbale di arresto e dell’ulteriore documentazione in atti),
evidenziando come ricorra il requisito dell’abitualità richiesto dall’incriminazione
tenuto conto dell’assidua frequentazione di Angelo Pirone – gravato da precedenti

e, dunque, in spregio della misura di prevenzione applicatagli.
Ciò posto, il Collegio della cautela ha stimato sussistente il pericolo di
reiterazione criminosa sulla base della ripetitività della condotta, rivelatrice del
pericolo di reiterazione criminosa, nonché dei plurimi precedenti penali, anche
specifici e recenti, dell’Alfieri, sintomatici di una personalità incline a delinquere e
non percettiva dei precetti normativi

Periculum

ritenuto adeguatamente

fronteggiabile con l’obbligo di dimora nel comune di Gela con la prescrizione di
non allontanarsi dalla abitazione di dimora dalle 20:00 alle 7:00.

2. Nel ricorso presentato dal patrono, Sebastiano Massimo Alfieri ha dedotto
– con l’unico motivo mosso – l’assenza di esigenze cautelari e la mancanza e
l’illogicità della motivazione, evidenziando, da un lato, come il Tribunale abbia
omesso di motivare in ordine alla circostanza – comprovata dalla produzione
documentale in appello – che il prevenuto si era messo alla guida dell’autocarro
poiché il proprietario Orazio Pirone era infortunato; dall’altro lato, come il
Collegio della cautela non abbia idoneamente motivato la sussistenza del pericolo
di reiterazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente muove censure generiche ed
in fatto, contravvenendo pertanto all’onere di puntuale enunciazione delle ragioni
di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, richiesto al fine di delimitare con
precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni
generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc.
Lombardo, Rv. 254204).

2

penali – da parte dell’Alfieri, in violazione del divieto di associarsi a pregiudicati

Nel contempo, il ricorrente sollecita una rivalutazione delle emergenze
processuali e, dunque, delle valutazioni squisitamente di merito espresse dal
Giudice a quo, non consentita a questa Corte di legittimità.
2.1. D’altronde, il discorso giustificativo posto a sostegno del periculum
libertatis non presta il fianco a censure di ordine logico o giuridico, là dove il
Tribunale ha ben evidenziato come – secondo le parole dello stesso indagato – la
frequentazione del pregiudicato fosse abituale e dunque non circoscritta
all’ultimo episodio che ne comportava l’arresto, rendendo – nella sostanza –

frangente il pregiudicato Pirone in forza di una situazione in ipotesi integrante
uno stato di necessità.
2.2. E ciò a tacer del fatto che la stessa rappresentazione della vicenda
connessa all’infortunio capitato al Pirone esclude che il ricorrente si trovasse in
presenza di circostanze di fatto danti luogo all’invocata scriminante, la quale giova rammentare — presuppone non solo l’esistenza di un pericolo attuale del
danno grave alla persona, ma anche – e sopratutto – che non vi sia altra concreta
possibilità di salvezza priva di disvalore penale (Sez. 3, n. 17592 del
12/01/2006, Paoleschi, Rv. 234184).

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in duemila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2018

ininfluente la circostanza che Alfieri si trovasse costretto a “frequentare” in quel

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