Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19123 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19123 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Cimoli Giacomo, n. a Taranto il 20/09/1989;

avverso la ordinanza del Tribunale di Lecce in data 16/07/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Cimoli Giacomo propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del
Tribunale del riesame di Lecce con cui è stata confermata l’ordinanza applicativa
della misura degli arresti domiciliari per più episodi di reato riconducibili all’art.
73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Lamenta con un unico motivo la violazione od erronea applicazione di legge,
giacché nel provvedimento impugnato mancherebbe la individuazione dei

Data Udienza: 19/03/2014

requisiti necessari all’applicazione di qualsivoglia misura, non essendo stati
indicati quali siano i gravi indizi di colpevolezza né quali siano le circostanze
precise e concordanti, evincendosi esclusivamente un costante rinvio
all’ordinanza di custodia del G.i.p. del 12/06/2013 sia con riferimento agli indizi

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, caratterizzato da una sostanziale generica doglianza in ordine alla
pretesa carenza motivazionale del provvedimento impugnato, è inammissibile.
L’ordinanza del Tribunale ha esaustivamente dato conto sia degli elementi
integranti il necessario profilo di gravità indiziaria richiesto per legge sia degli
elementi riguardanti le esigenze cautelari.
Sotto il primo profilo il Tribunale, ripercorrendo l’attività di investigazione posta
in essere, e in particolare i servizi di osservazione e la correlata documentazione
fotografica, ha posto in rilievo la presenza sistematica e quotidiana di Cimoli nei
luoghi destinati allo spaccio, l’arrivo in tali luoghi dei potenziali acquirenti, la
richiesta da essi rivolta ad uno dei componenti del gruppo, il dirigersi di
quest’ultimo verso il luogo di “stoccaggio” dello stupefacente, e infine la
materiale dazione della droga; ha poi, con particolare riferimento alla persona
dell’indagato, evidenziato il ruolo di vedetta da egli svolto all’interno del gruppo
ed il conseguente concorso nella codetenzione dello stupefacente.
Con riguardo poi alle esigenze cautelari, anche a prescindere dalla assoluta
genericità dei rilievi mossi dal ricorso all’ordinanza impugnata, il Tribunale ha
comunque posto in rilievo il quotidiano contatto dell’indagato con i soggetti dediti
esclusivamente allo spaccio e la sua contiguità con il sodalizio facente capo ai
Taurino, ciò essendo sufficiente per ritenere motivato sul punto il
provvedimento.

4.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

2

sia con riferimento alle esigenze cautelari.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014

Presidente

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