Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19123 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19123 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL ABDAIMI NOUR EDDINE N. IL 01/01/1967
avverso la sentenza n. 1274/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di RAVENNA, del 10/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

Fatto e diritto
El Abdaimi Nour Eddine ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione delle pena ex
art. 444 c.p.p. emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli in data 19.11. 2015 per il reato di cui agli
art. 73, 80 d.p.r. 309/90..
Ha dedotto, a sostegno del ricorso, l’omessa motivazione della sentenza i;con riguardo con riguardo alla
sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della pronuncia ex art. 129
c.p.p, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da
lui proveniente, che presuppone la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe
dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della
insussistenza dei fatti, della loro mancata commissione da parte dell’imputato et c ex art. 129 cpp.
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 cod proc. pen. è inammissibile per
genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di
motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla
indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai
sensi dell’ art. 129 cod. proc. ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000) Rv. 216583
Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997 ) Rv. 209387)
E difatti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità. Qualora dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle ipotesi previste dall’art. 129 c.p.p.. deve essere accompagnato da
una specifica motivazione; diversamente, deve ritenersi sufficiente una motivazione consistente nella
enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e nella valutazione negativa
della non ricorrenza le condizioni per una pronuncia di proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, l’obbligo motivazionale del
giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della insussistenza di condizioni che impongano il
proscioglimento dell’imputato e di tale adempimento ben può dare conto con motivazione sintetica. Sez. 3,
Sentenza n.39952 del 03/10/2006, dep. 05/12/2006 Rv. 235495, Cass sez 5 5.1.2006 n. 211 Cortese).

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5.10.2016

Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità.

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