Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19122 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19122 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Janko Bledi, n. in Albania il 23/03/1988;

avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna in data 27/09/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Janko Bledi propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale
del riesame di Bologna con cui è stata confermata l’ordinanza applicativa della
misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli articoli 81, 110 e
73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle condotte di cessione, detenzione
o acquisto di varie e imprecisate quantità e qualità di stupefacente.

Data Udienza: 19/03/2014

2. Lamenta, con un unico motivo, la violazione degli artt. 272, 273, 274 e 275
c.p.p. in relazione all’applicazione delle regole di attribuibilità indiziaria dei fatti,
precisando che in particolare, quanto all’addebito sub 3) di avere detenuto
mezzo chilogrammo di sostanza stupefacente che aveva cercato di vendere a
Antar Taher e Hanchi Houssem, in realtà era emerso che tale stupefacente era
detenuto da Kapllani Altin e Zija, arrestati undici giorni dopo con la medesima

sulla carta stagnola annerita e il coltello di Antar, mentre la presenza del
ricorrente era stata inattiva. Quanto all’addebito sub 5), rileva che a fronte della
contestata cessione ad Antar Taher di una imprecisata quantità e qualità di
stupefacente non sono stati rinvenuti né soldi né tracce di sostanza drogante.
Quanto infine alle esigenze cautelari, lamenta la formula di stile desunta da una
presunzione di sfavore in assenza di indici apprezzabili tenendo conto anche, con
riguardo all’attualità, che, a fronte di richiesta del P.M. depositata in data
08/06/2012, l’ordinanza del G.i.p. è stata adottata in data 04/09/2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanzialmente volto, sul punto della
pretesa violazione dell’art. 273 c.p.p., a censurare non già la logicità ed
esaustività del percorso argomentativo svolto dall’ordinanza impugnata in ordine
alla sussistenza della gravità indiziaria alla base della misura bensì,
direttamente, la consistenza stessa del compendio indiziario, in tal modo finendo
per richiedere a questa Corte una inammissibile valutazione in fatto.
Di contro, con riguardo alla incolpazione sub 3), l’ordinanza ha
argonnentatamente disatteso la doglianza con cui la Difesa ha reclamato
l’estraneità di Janko alla condotta di cessione dell’eroina valorizzando le
conversazioni telefoniche da cui è emerso che Janko, su ordine di Antar Taher e
Hanchi Houssem, aveva contattato il proprio fornitore Kapllani Zjia affinché
portasse lo stupefacente; ed in effetti, poi, gli operanti avevano visto
quest’ultimo salire a bordo dell’autovettura di Janko ed incontrare, insieme a
questi, i due acquirenti cui veniva consegnato il panetto poi aperto ma restituito
stante il non gradimento della qualità; di qui la motivata ritenuta codetenzione,
da parte dell’indagato, dello stupefacente in oggetto.
Anche sull’addebito sub 5) l’ordinanza impugnata, premesso che Janko si era
accordato con Antar per incontrarsi a Bologna (ed il gps aveva in effetti
confermato la sua presenza ivi), ha motivatamente e non illogicamente spiegato
2

quantità riconosciuta da un angolo tagliato e compatibile con il test effettuato

non essere stata rinvenuta sull’auto di 3anko alcuno stupefacente posto che
l’intervento degli operanti era avvenuto quando egli e Daja erano già in
movimento sicché l’incontro con Antar era già avvenuto.
Anche con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, l’ordinanza, pur dando
atto effettivamente dell’adozione dell’ordinanza a distanza di un considerevole
lasso di tempo dai fatti, ha anzitutto posto in evidenza l’elemento di

29/11/2012 durante l’intervallo predetto per rapina tentata e consumata in
continuazione; la stessa ordinanza ha poi rilevato come i fatti contestati non
siano stati caratterizzati da episodicità ma, anzi, dalla scelta di dedicarsi
professionalmente ad una fiorente attività di spaccio per un considerevole lasso
di tempo e nonostante lo svolgimento di lecita occupazione; di qui la motivata
attestazione, censurata peraltro in maniera soltanto generica, di esigenze tali da
imporre la misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura
adeguata.

4.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2014

Il CooktlieIe est.

attualizzazione della pericolosità rappresentato dall’arresto, intervenuto in data

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