Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19122 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19122 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ONI KATE N. IL 17/10/1983
avverso la sentenza n. 4729/2015 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
30/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

Fatto e diritto
Oni Kate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena
emessa in data 30.11. 2015 dal tribunale di Padova per il reato di cui agli art. 73 co 1 dpr 309/90
deducendo violazione della legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento
del’attenuante di cui all’art. 73 co 7 ct
Difatti, la richiesta di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto
a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato e, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti e, quindi anche al pubblico ministero,
prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza del fatto, alla sua soggettiva
attribuzione, alla qualificazione giuridica del fatto quando non sia frutto di errore manifesto, alla sussistenza
di circostanze del reato, all’entità e modalità di applicazione della pena purchè legale , a nullità, anche
assolute, quando non inerenti la stessa richiesta di patteggiamento e il consenso prestato, (v Cass SU n.

4410/2005, sez.VI, n. 32004/2003 Rv. 228405).
In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con una sia pur sintetica indicazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti.
Quanto alla doglianza sul diniego dell’attenuante della collaborazione ex art. 73 co 7 d.p.r. 309/90,

si rileva che la proposta concordata della pena, riportata nella sentenza impugnata, non prevede il
riconoscimento di detta attenuante e compito del giudice è solo quello di ratificare il patto nei
termini indicati dalle parti, previa verifica della correttezza e della legalità della pena.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.10.2016

Il ricorso è manifestamente infondato

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