Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19121 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19121 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cirillo Antonio, nato il 18/03/1975 a Castellamare di Stabia
avverso l’ordinanza del 23/05/2017 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona dell’Avvocato Generale Francesco
Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Sergio Cola, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, in sede di
giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di

Data Udienza: 10/11/2017

,.

cassazione relativo alla sola valutazione sulla scelta della misura, ha respinto
l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Antonio Cirillo e confermato
l’ordinanza cautelare con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto,
nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai
reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990.
Secondo l’imputazione Cirillo avrebbe fatto parte di un’associazione per

occupandosi di custodire la droga presso il suo magazzino (capo A); inoltre gli
è stato contestato un episodio di importazione di circa 24 chilogrammi di
cocaina dall’Equador (capo D).

2. Il difensore di Cirillo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
motivi che di seguito si sintetizzano, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att.
cod. proc. pen..
Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale
chiamato, quale giudice del rinvio, a riesaminare la sussistenza delle esigenze
cautelari, avrebbe offerto una motivazione apparente, confermando il
provvedimento cautelare sulla base di elementi presuntivi, comunque non
presenti agli atti, senza procedere alla rivalutazione richiesta dalla sentenza di
annullamento della Corte di cassazione, che aveva evidenziato come il gruppo
dirigente dell’associazione si era ormai dissolto a seguito dei provvedimenti
cautelari eseguiti, il che imponeva una rivalutazione dell’attualità delle
esigenze.
Con il secondo motivo deduce un ulteriore vizio della motivazione,
sempre in ordine alle esigenze cautelari, in relazione alla valutazione del ruolo
di custode della droga e al diverso trattamento riservato ad altri coindagati (i
c.d. portuali) per i quali, riconoscendo loro una posizione marginale, non è
stata applicata la misura della custodia in carcere.
Con il terzo motivo contesta la motivazione per non aver considerato che
il locale in cui sarebbe stata custodita la droga non era di proprietà
dell’indagato.
Con il quarto motivo censura il provvedimento là dove assume la
provvisorietà della disponibilità dell’appartamento indicato per l’applicazione
degli arresti domiciliari.

delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (gruppo Tamarisco),

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Il Tribunale, in sede di rinvio, ha riesaminato, così come richiesto dalla
sentenza della Corte di cassazione, la situazione dell’indagato in relazione alle
esigenze cautelari, ritenendo che l’unica misura cautelare adeguata è quella
della custodia in carcere. A tale conclusione i giudici sono pervenuti

solo della custodia dello stupefacente ed evidenziando il ruolo dello stesso
anche nel contattare i fornitori, in questo modo giustificando indirettamente il
diverso trattamento riservatogli rispetto al gruppo dei “portuali”.
Inoltre, è stata esclusa la possibilità di applicare gli arresti domiciliari non
solo in considerazione dell’inadeguatezza dell’abitazione dove dovrebbe
risiedere (con un contratto di locazione in scadenza), ma soprattutto tenendo
conto del pericolo di recidiva, visti i collegamenti con complici oltre confine.

4.

L’infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso, con la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di ci all’art. 94, comma

1-ter,

disp. att. cod. proc. pen..

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di ci all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 10/11/2017

analizzando il ruolo del Cirillo nell’associazione, escludendo che si occupasse

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