Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19120 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19120 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELE MICHELE N. IL 29/10/1958
avverso la sentenza n. 930/2015 CORTE APPELLO di BARI, del
10/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa in riforma, quanto al solo trattamento
sanzionatorio, della condanna in primo grado per il reato di detenzione illecita di sostanza
stupefacente, ha proposto ricorso per Cassazione Mele Michele, lamentando vizio di motivazione
con riguardo al giudizio di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche.

motivazione senza specificare in concreto quali sono le lacune motivazionali in relazione alla
contestazione e allo specifico contenuto dell’atto di appello, limitandosi ad una generica
enunciazione dei principi di diritto in tema di assolvimento dell’obbligo della motivazione del tutto
disancorati dalla fattispecie concreta; in violazione del principio di specificità dei motivi di
impugnazione.
Si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia secondo cui: “In tema di
impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall’art. 581 cod.
proc. pen. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l’onere di
dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche
quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime
al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il
proprio sindacato. (Sez. 3, 17/12/2009 Rv. 245907 Sez. 4, 01/04/2004 Rv. 228586)
Discende da ciò l’inammissibilità del ricorso.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 2.000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5. 10 2016

Il ricorso è assolutamente generico, aspecifico. Il ricorrente difatti si duole della carenza della

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