Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1912 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1912 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) JBELI MOURAD N. IL 28/12/1974
avverso la sentenza n. 727/2010 TRIBUNALE di BRINDISI, del
18/08/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/11/2012
OSSERVA
Jbeli Mourand ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Brindisi in data 18-8-10, per i reati di cui agli artt 337, 582, 576 n 1
cp , commessi in Brindisi il 15-8-10.
Il ricorrente deduce mancanza di proporzionalità della pena inflitta.
motivo poiché il giudice ha applicato la pena da lui stesso richiesta, in accordo con il
pubblico ministero.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12.
Occorre osservare come il ricorrente non abbia interesse alla proposizione del