Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1912 del 18/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1912 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPOBIANCO GIANCARLO N. IL 31/05/1963
avverso l’ordinanza n. 513/2015 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
30/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
~sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 18/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30/06/15, depositata il 17/07/15, il Tribunale
del riesame di Lecce, ha rigettato l’appello avanzato dalla difesa di
Capobianco Giancarlo avverso l’ordinanza del 20/05/15, con cui il
Tribunale di Brindisi in composizione collegiale rigettava l’istanza,
presentata nell’interesse dell’imputato, volta ad ottenere ex art. 299 cod.

custodia cautelare in carcere, applicata al suddetto per il delitto di
detenzione illegale di armi aggravato, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del
1991, dal fine di agevolazione dell’organizzazione mafiosa Sacra Corona
Unita.
L’ordinanza del Tribunale di Lecce, invero, in sintonia con la decisione
del Tribunale di Brindisi, ampliandone le argomentazioni a fondamento,
affrontava in primo luogo la tematica della continuazione tra i delitti di
armi oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento ed il
delitto associativo mafioso addebitato a Capobianco nel processo
conclusosi con la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 14/12/12.
Sostenendo, difatti, la difesa del suddetto che la continuazione tra le due
vicende sarebbe evincibile dalla stessa contestazione, atteso che i delitti
concernenti le armi, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero
commessi per agevolare l’associazione criminosa. Ed inoltre che la
continuazione prospettata sarebbe stata affermata dalla Corte di
Cassazione con sentenza del 17/06/14, su ricorso formulato ai sensi
dell’art. 311 cod. proc. pen. avverso un provvedimento emesso dal
Tribunale del riesame di Lecce, reiettivo di un’istanza volta ad ottenere il
riconoscimento dell’applicazione dell’istituto delle “contestazioni” a catena
di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata evidenzia come dalla disamina della sentenza
appena menzionata non emerga quanto prospettato dalla difesa,
essendosi limitata detta sentenza a confermare l’ordinanza di rigetto
adottata dal Tribunale del riesame di Lecce, facendo esclusivo riferimento
alla mancanza del requisito della “anteriorità cronologica” e non toccando
in alcun modo il profilo della continuazione tra i suddetti reati.
Continuazione che, come argomentato dal Collegio a quo, non può
essere ritenuta aprioristicamente per il solo fatto che trattasi di delitto
associativo mafioso e di detenzione illegale di armi finalizzata ad

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proc. pen. la revoca o la sostituzione – con altra meno gravosa – della

agevolare l’associazione. Atteso che, come ricalcato in più pronunce dalla
giurisprudenza di legittimità, all’atto della costituzione dell’associazione
criminosa, i delitti-fine sono previsti solo in via generica e
programmatica. E potrebbe parlarsi di continuazione nell’eccezionale
ipotesi in cui risulti che aderendo il soggetto al programma criminoso
associativo individui gli specifici delitti fine che poi saranno da lui
effettivamente commessi. Ipotesi, che dal Riesame, in sintonia con
l’ordinanza del collegio procedente, viene esclusa nel caso di specie, non

senso.
L’ordinanza oggetto di impugnazione, pertanto, esclude che abbia
rilievo la prospettiva difensiva relativa alla sproporzione tra la misura
cautelare in atto e la pena detentiva irrogabile all’esito del processo, che
sarà verosimilmente una pena del tutto autonoma e non in continuazione
con quella di otto anni di reclusione già inflitti per il delitto associativo.
Nessun rilievo, ai fini delle esigenze cautelari, secondo il Tribunale
del riesame assume – passando all’ulteriore profilo dell’impugnazione
proposta dinanzi allo stesso – l’esistenza di un provvedimento di cumulo
di pene per oltre 12 anni, con scarcerazione prevista per il 23.1.2023, nel
quale sarebbe ricompresa una condanna per reato ostativo ex art. 4 0.P.;
e ciò sia per la considerazione astratta che lo stato di detenzione di per sé
non è incompatibile con la sussistenza delle esigenze cautelari, sia per la
considerazione concreta nel caso di specie che della pena complessiva di
cui a detto cumulo solo 8 anni sono imputabili al delitto ostativo di cui
all’art. 416 bis cod. pen. e che gli stessi risultano in buona parte espiati,
con la possibilità pertanto per l’imputato di accedere ai benefici
penitenziari. E con l’evidente conseguenza che l’applicazione della
custodia cautelare non sarebbe superflua, ma risponderebbe a specifiche
esigenze cautelari.
Esigenze, come affermato nell’ordinanza impugnata, persistenti,
attese la gravità delle condotte delittuose poste in essere, la personalità
dell’imputato ( condannato con sentenza passata in giudicato per delitto
associativo mafioso ), la pena detentiva applicabile ed il tempo di
restrizione decorso pari – all’epoca di detta pronuncia – ad un anno e
nove mesi. Senza dubbio, quest’ultimo elemento di carattere “neutro”,
non idoneo da solo a determinare il venir meno o anche solo
l’affievolimento dell’esigenza di tutela sociale.

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ritenendosi acquisiti elementi istruttori che consentano di opinare in tal

Da ultimo la pronuncia impugnata afferma l’inadeguatezza della
misura cautelare degli arresti domiciliari anche con braccialetto
elettronico, che, pur consentendo un maggiore controllo
sull’ottemperanza al divieto di allontanamento dalla abitazione, non
garantirebbe l’osservanza delle ulteriori prescrizioni rimesse alla capacità
di autocontrollo dell’interessato, nel caso di specie fortemente limitata per
la personalità dell’imputato, risultato essere radicato in un sodalizio di

2. Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per
cassazione il difensore del Capobianco adducendo vizi di motivazione e
violazione degli artt. 125 e 12 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Lamenta il
suddetto difensore che il Tribunale del riesame, affermando che la
Cassazione non ha riconosciuto alcuna continuazione, travisa l’evidenza
della prova e viola il giudicato endoprocessuale già formatosi.
L’esclusione del solo presupposto della desumibilità degli atti ovvero di
quello della “anteriorità cronologica” implica la sussistenza degli altri
presupposti tra cui quello di cui all’art. 12 cod. proc. pen., sul quale si
sarebbe formato il giudicato endoprocessuale, disatteso dal Tribunale del
riesame. Lamenta – sempre il difensore – che il Collegio a quo si sarebbe
limitato a richiamare semplicemente le massime della Suprema Corte in
relazione all’esistenza o meno dell’art. 81 cod. pen. per i reati fine, senza,
invece, considerare che il richiamo alla disponibilità delle armi nel decreto
di fermo per il delitto associativo e la perfetta sovrapponibilità del periodo
di commissione dei reati sarebbero circostanze idonee al riconoscimento
del vincolo della continuazione. Con conseguente vizio di motivazione da
parte del giudice del riesame, che imporrebbe l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
Il difensore lamenta, inoltre, che l’ordinanza impugnata non affronta
la circostanza portata alla sua attenzione della revoca della misura per i
coimputati, con conseguente assenza di motivazione sul punto.
Infine, sempre per il difensore, il Tribunale salentino avrebbe omesso
di motivare sul fatto che gli arresti domiciliari erano stati richiesti in luogo
diverso da quello di commissione del reato; il che renderebbe evidente la
volontà di recidere da parte dell’imputato ogni contatto con l’ambiente
malavitoso locale.
Conclude, pertanto, il difensore per l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata ovvero, in subordine con rinvio ad altra sezione.

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tipo mafioso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Inammissibile è il ricorso proposto.
Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di
legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è
priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito,

del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato
all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni
giuridicamente significative che lo determinavano e dell’assenza
d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto
argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto
ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992

del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007,
Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv.
221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), senza
che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle
indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez.
1, n. 1496 dell’11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del
25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 ).
Orbene, la motivazione dell’ordinanza impugnata, che si salda a
quella dell’ordinanza di rigetto del Tribunale di Brindisi, componendo
insieme ad essa un unico e coerente corpo argomentativo, ha proceduto
ad una valutazione completa e logica di tutte le censure mosse dalla
difesa del ricorrente all’ordinanza in ultimo menzionata, sottolineando che
si trattava delle argomentazioni già addotte a fondamento dell’istanza ex
art. 299 cod. proc. pen. Evidenziando, inoltre come dalla disamina sia
dell’ordinanza di rigetto adottata dal Tribunale del riesame di Lecce che
della sentenza della Cassazione, indicate dalla difesa, non emergesse il
riconoscimento dell’invocata continuazione tra il delitto associativo
giudicato con sentenza del Tribunale di Brindisi in composizione collegiale
del 14/12/12 ( divenuta definitiva il 10/10/14 ) ed il delitto di detenzione
illegale di armi aggravato ai sensi dell’art. 7 d. I. n. 152 del 1991,
essendosi fatto in detti provvedimenti esclusivo riferimento alla mancanza
del requisito della “anteriorità cronologica” e non essendosi toccato in
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rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e

alcun modo il profilo della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i
suddetti reati ( circostanza, questa, palesemente evincibile dalla stessa
lettura della sentenza della Cassazione – riprodotta nel ricorso – laddove
afferma che il Tribunale del riesame riteneva “superfluo l’esame degli altri
presupposti dell’istituto della retrodatazione”, e che senza dubbio non
consente di parlare, come da argomentazioni difensive, di violazione del
“giudicato” già formatosi ). Aggiungendo come nel caso di specie non
potesse ravvisarsi la continuazione, non per una mera affermazione

prova evidente, senza però in alcun modo documentarlo, in violazione del
principio di autosufficienza – fondata sugli arresti della giurisprudenza di
legittimità di cui sopra si è detto, ma per una valutazione che fa leva, in
sintonia con l’ordinanza del collegio procedente, sugli esiti e la fase
dell’istruttoria in corso, che non consentono di opinare in tal senso.
Ritenendo, pertanto, priva di rilievo la prospettiva difensiva relativa alla
sproporzione tra la misura cautelare in atto e la pena detentiva irrogabile
all’esito del processo ( autonoma e non in continuazione con quella di
otto anni di reclusione già inflitti per il delitto associativo ).
E’ adeguatamente rilevato, altresì, che appariva priva di rilievo anche
– passando all’ulteriore profilo dell’impugnazione proposta dinanzi al
Collegio a quo

l’esistenza del provvedimento di cumulo di cui sopra si è

detto, per le analitiche argomentazioni sopra menzionate che rendono
non superflua, ma rispondente a specifiche esigenze cautelari, senz’altro
persistenti per quanto sempre sopra riportato, l’applicazione della
custodia cautelare in carcere e del tutto inadeguata la misura cautelare
degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, sempre per
quanto analiticamente argomentato nell’ordinanza impugnata.
In presenza, pertanto, di una coerente valutazione di merito immune
da vizi logico-giuridici e resistente allo scrutinio di legittimità, non può
costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una
diversa valutazione delle risultanze degli atti celata sotto forma di
“violazione di legge” ( in relazione agli artt. 12 cod. proc. pen. e 81 cod.
pen., 274 e 275 cod. proc. pen. ) ovvero di contraddittorietà della
motivazione, in quanto, come sopra premesso, esula dai poteri del
giudice di legittimità quello della “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione (Sez. 3, n.3833 del 24-11-2010, dep. il 2-22011), dovendosi lo stesso limitare a controllare se la motivazione dei
giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare

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aprioristica – come lamentato dal ricorrente che parla di “travisamento” di

e spiegare l’iter logico seguito (ex plurimis: Sez. 2, n. 38803 del 10
ottobre 2008), se, quindi, sia compatibile con il senso comune e con i
limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 2, n. 32839 del
09/05/2012, depos. il 21/08/2012), senza essere tenuta a confutare in
dettaglio ogni singolo argomento difensivo (vedi Sez. 6, n. 3742 del
09/01/2013, Rv. 254216, e Sez. 2 n. 13500 del 13/03/2008, Rv.
239760), ma solo quelli di rilievo concludente. Ne consegue che non può
parlarsi di omessa motivazione del Tribunale del riesame in relazione alla

generico – della revoca della misura per i coimputati avendo
sull’irrilevanza della stessa già motivato il collegio procedente, le cui
argomentazioni devono ritenersi implicitamente avallate dal suddetto
giudice. Né in relazione alla circostanza che gli arresti domiciliari fossero
stati richiesti in luogo diverso da quello di commissione del reato
(espressiva per la difesa della volontà evidente di recidere da parte
dell’imputato ogni contatto con l’ambiente malavitoso locale), avendo,
comunque, rilievo assorbente la valutazione dell’inadeguatezza della
suddetta misura.

2. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del Capobianco al pagamento delle spese processuali e al
pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro
1000,00 (mille) a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le
condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13
giugno 2000.
Non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1

ter, delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma
1 bis del citato articolo 94.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
€1000 alla Cassa delle ammende.

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circostanza – argomentata, peraltro, dalla difesa in modo del tutto

Trasmessa copia ex art. 23
n. i ter L 8-8-95 n, 332
Roma, lì
1 9 GEN. aria
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
co.1-ter, disp.att. c.p.p.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2015.

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