Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19119 del 10/11/2017
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19119 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di Giovanni Antonio, nato a Torino il 03/03/1983
avverso l’ordinanza del 17/05/2017 emessa dal Tribunale di Brindisi;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona dell’Avvocato Generale Francesco
Iacoviello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato;
udito l’avvocato Ladislao Massari, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Brindisi ha rigettato l’istanza di riesame proposta
nell’interesse di Antonio Di Giovanni, avverso il decreto emesso in data 27
aprile 2017 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con
Data Udienza: 10/11/2017
cui veniva disposto il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla
confisca ai sensi dell’art.
12-sexies legge n. 356 del 1992, di diversi beni
immobili (cinque, di cui due intestati alla moglie, Eleonora Cannalire), nonché
di un’autovettura, di un motociclo e delle somme di denaro depositati in due
conti correnti, cointestati con la moglie. Il sequestro preventivo è stato
disposto in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, sul
fonti di reddito dell’imputato.
2. L’avvocato Ladislao Massari, nell’interesse del Di Giovanni, ha proposto
ricorso per cassazione.
Con l’unico motivo dedotto lamenta che il Tribunale ha confermato il
sequestro preventivo senza considerare che la sentenza di applicazione della
pena per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, nel frattempo divenuta
irrevocabile, nulla ha disposto in relazione alla confisca dei beni. Secondo il
ricorrente, questa situazione avrebbe dovuto impedire la conferma del
provvedimento cautelare reale e, semmai, richiedere l’applicazione della
confisca in sede esecutiva.
Sotto un distinto profilo censura il provvedimento impugnato in relazione
alla ritenuta sussistenza della sproporzione tra beni e reddito.
3. Il ricorso è fondato, in quanto la sentenza di patteggiamento, divenuta
irrevocabile, nulla ha disposto in relazione alla confisca di cui all’art. 12-sexies
legge n. 356 del 1992, sicché il provvedimento ablativo potrà essere
eventualmente richiesto nella fase esecutiva.
Come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, qualora il giudice della
cognizione non provveda in relazione alla confisca prevista dall’art.
12-sexies
cit., vi può provvedere il giudice dell’esecuzione a norma degli artt. 676 e
667, comma 4, cod. proc. pen, ovvero all’esito della procedura prevista
dall’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv.
219221).
4.
Ne consegue che deve disporsi l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata nonché del decreto del G.i.p. del Tribunale di
Brindisi emesso il 27 aprile 2017.
2
presupposto di una evidente sproporzione tra i beni acquistati e le modeste
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dall’art. 626 cod.
proc. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, fermo restando quanto
dell’esecuzione.
Così deciso il 10/11/2017
previsto dall’art. 676 cod. proc. pen. circa la competenza del giudice