Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19119 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19119 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MURILLO MALTA MARJORIE MARLENE N. IL 18/08/1981
avverso la sentenza n. 4714/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

In fatto e in diritto

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa a conferma della condanna in primo grado per il
reato di cui agli art. 186 co 2 lett b) c..d.s Murillo Malta Marjorie Marlene ha proposto ricorso
per Cassazione, a mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in ordine
all’accertamento dello stato di ebbrezza, con riguardo particolare alla imprecisione del metodo

emico, nonché alla tesi, non condivisa, che la concentrazione di etanolo nel sangue sia
inversamente proporzionale al tempo trascorso dall’ assunzione, alla omessa valutazione
dell’incidenza del vomito.
Il ricorso è diretto ad introdurre una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita
in sede di legittimità, ove la sentenza impugnata contenga una congrua esauriente motivazione.
(Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842
del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed
esauriente anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede.
I giudici di seconde cure hanno difatti confutato i vari profili della contestazione sulle risultanze
dell’accertamento mediante etilometro ponendo in evidenza l’attendibilità di tale metodica. Hanno
inoltre evidenziato la presenza di elementi sintomatici del’ubriachezza riscontrati dagli operanti
Esauriente motivazione è stata data dalla Corte di merito anche con riguardo al diniego delle
generiche sul rilievo dell’assenza di elementi di positiva valutazione della condotta dell’imputata
alla quale peraltro è stato accordato un trattamento sanzionatorio molto e della inifluenza ai fini
della concessione delle attenuanti generiche della sua condizione di vita personale e familiare, e del
suoi status di migrante.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 5.10.2016

usato, fondato sulla variabili proprie dell’analisi del fiato incidenti sulla rilevazione del tasso alcol

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