Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19118 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19118 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ruffini Claudio, nato il 22/01/1953
avverso l’ordinanza del 06/03/2017 emessa dal Tribunale dell’Aquila;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona dell’Avvocato Generale Francesco
Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale dell’Aquila ha rigettato
l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Claudio Ruffini, avverso il
decreto di perquisizione e sequestro con cui sono stati acquisiti documenti e

Data Udienza: 10/11/2017

dati informatici ritenuti probatoriamente rilevanti ai fini delle indagini condotte
in ordine al reato di cui all’art. 353 cod. pen., relativo alla gara d’appalto,
bandita dalla Regione Abruzzo, per la progettazione esecutiva e realizzazione
dei lavori di risanamento conservativo del Palazzo Centi.

2. L’avvocato Gennaro Lettieri, nell’interesse del Ruffini, ha proposto

– mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata e del decreto di
sequestro in ordine alla sussistenza del nesso pertinenziale tra beni
sequestrati e reato per cui si procede, nonché alle esigenze probatorie a
giustificazione del provvedimento;
– mancanza dei presupposti per la perquisizione, disposta senza accertare e
motivare in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie e alla posizione
del Ruffini, indicato solo come indagato.
– violazione dell’art. 355 cod. proc. pen., per la indeterminatezza del
decreto in ordine all’individuazione delle cose da sottoporre a sequestro per
finalità probatorie;

violazione dell’art. 270 cod. proc.

pen. e inutilizzabilità delle

intercettazioni i cui decreti autorizzativi non sono stati trasmessi al Tribunale
del riesame;

violazione dell’art. 406 cod. proc. pen. e inutilizzabilità degli atti

successivi al 18 maggio 2016, in quanto all’indagato non è mai stata notificata
alcuna richiesta di proroga delle indagini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi sono infondati, in quanto il decreto di perquisizione e
il conseguente sequestro disposto dal pubblico ministero, nonché l’ordinanza
impugnata risultano motivati in ordine sia ai presupposti del provvedimento,
che alle esigenze probatorie, dandosi atto della sussistenza di indizi di reità in
ordine al reato di turbata libertà degli incanti relativo al bando di gara per
l’intervento sul Palazzo Centi, danneggiato dagli eventi sismici e per il quale
erano stati stanziati fondi per il suo recupero, gestiti, in seguito ad una serie
di modifiche sulle competenze, dalla Giunta Regionale, di cui Ruffini era il
segretario.

2

9,5

ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

Il provvedimento del pubblico ministero contiene una sufficiente
descrizione del reato ipotizzato e, soprattutto, giustifica le ragioni per cui si è
reso necessaria l’acquisizione della documentazione amministrativa relativa
alla procedura del bando e, in genere, della documentazione, anche
informatica, utile per le indagini. Come correttamente sostenuto dal Tribunale,
la circostanza che manchi l’indicazione di una specifica condotta attribuita al

indagini e trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui
l’onere di motivazione, in ordine al reato da accertare, deve essere modulato
in ragione della progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle
indagini è legittimo il decreto di sequestro, e a maggior ragione la
perquisizione, che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende
procedere, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente
descritti (Sez. 2, n. 2787, del 03/12/2015, Zhiding).

2. Del tutto infondato è il terzo motivo, in quanto nella specie i risultati
delle intercettazioni sono da considerare come notitia criminis, sicché non vi è
spazio, allo stato, per eccepire l’inutilizzabilità.

3. Infine, infondato è anche l’ultimo motivo, in quanto la giurisprudenza
di questa Corte ha ritenuto che l’omessa notifica all’indagato della richiesta di
proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, né determina
l’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la sua presentazione (cfr., Sez. 3, n.
23953 del 12/0572015, Bertino). Ciò che rileva è il controllo del giudice
sull’attività di indagine del pubblico ministero e sulle ragioni che rendono
legittima la proroga.
Inoltre, deve escludersi che gli atti contestati siano stati posti in essere a
termine delle indagini scaduto, in quanto il Tribunale ha chiarito che il
pubblico ministero ha tempestivamente richiesto la proroga e il fatto che
all’epoca non fosse stato ancora emesso il provvedimento del giudice non
determina alcuna nullità degli atti in questione.

4.

In conclusione, l’infondatezza dei motivi determina il rigetto del

ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3

Ruffini, così come pure agli altri indagati, si giustifica con lo stato delle

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Il Consiglire estensore
Giorgiò Fidelbo

Il Presidente
Giovanni Conti

919,,

Così deciso il 10/11/2017

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