Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19118 del 05/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19118 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIACENTE SALVATORE N. IL 03/05/1985
avverso la sentenza n. 1622/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
17/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
Data Udienza: 05/10/2016
Fatto e diritto
Avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa in riforma, quanto al trattamento sanzionatorio, della
condanna in primo grado per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, Piacente Salvatore ha
proposto ricorso per Cassazione deducendo vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento
dell’ipotesi di lieve entità di cui al citato art. 73 V comma d.p.r. 309/90. e al diniego della attenuanti
Il ricorso è manifestamente infondato.
Occorre innanzitutto premettere che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 V comma d.p.r.
309/90, anche all’esito della formulazione normativa introdotta con il d.l. 146/2013 (art 2) può essere
riconosciuta solo nell’ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato
qualitativo che dal dato quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione normativa
(mezzi, modalità e circostanze dell’azione) con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla
legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.(
Sez. 3, Sentenza n. 27064 del 19/03/2014 Ud. (dep. 23/06/2014) Rv. 259664,
Sez. 4, Sentenza n. 43399 del 12/11/2010 Ud. (dep. 07/12/2010) Rv. 248947)
Tanto premesso, i giudici di seconde cure hanno correttamente motivato il diniego dell’ipotesi di cui
all’art. 73 co V d.pr 309/90 con riferimento sia alle modalità dell’azione che denotano un inserimento stabile
dell’imputato nel traffico della droga, sia al quantitativo dello stupefacente in sequestro.,
La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile non essendo stata dedotta nel giudizio di
appello.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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CondannaAat ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 5.10.2016
generiche. .