Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19117 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19117 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tardiota Angelo Raffaele, nato il 13/09/1983 a Taranto

avverso la sentenza del 01/03/2017 del Tribunale di Taranto

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Tardiota Angelo Raffaele, a mezzo del suo difensore, munito di procura
speciale, ha proposto ricorso per la rescissione del giudicato derivante da
sentenza di condanna pronunciata a carico del predetto in data 1/3/2017 dal
Tribunale di Taranto per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla regolarità
della notifica, segnalando di aver ricevuto l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
quando era detenuto in carcere, con fine pena previsto per il 2022, e di non aver

Data Udienza: 23/03/2018

più avuto notizie del procedimento, avendo solo nel giugno 2017 scoperto che la
notifica della citazione a giudizio era stata eseguita a mezzo posta presso
l’abitazione e si era perfezionata per compiuta giacenza, sebbene egli fosse
detenuto, che egli era stato dichiarato assente e che gli era stato nominato
difensore d’ufficio, il quale non era mai comparso in udienza.
Sussisteva dunque il presupposto dell’incolpevole mancata conoscenza del
processo che comportava la revoca della sentenza di condanna e la sospensione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Sulla base di quanto prospettato dal ricorrente e confermato dall’esame
del fascicolo processuale deve ritenersi che il Tardiota, pur raggiunto in carcere
dall’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., non fosse stato poi messo nelle
condizioni di avere conoscenza del processo, celebratosi in sua assenza, in
quanto la notifica della citazione era stata effettuata presso la sua residenza e si
era perfezionata per compiuta giacenza, quando egli era all’epoca notoriamente
ristretto, e in quanto, in assenza di nomina di difensore di fiducia, gli era stato
nominato difensore di ufficio, che non aveva attivamente preso parte al
processo, senza che il ricorrente avesse stabilito con il predetto effettivi rapporti
di tipo fiduciario.
A tale stregua deve ritenersi che il ricorrente potesse legittimamente
attendersi la notifica della citazione a giudizio presso il carcere e che la diversa
modalità di notifica lo avesse posto incolpevolmente nella condizione di non aver
conoscenza del processo per tutta la sua durata.

3. Sussistono dunque le condizioni stabilite dall’art. 625-ter cod. proc. pen.
per far luogo alla rescissione del giudicato.

4. Va aggiunto che nel caso di specie è applicabile la disciplina vigente prima
delle profonde modifiche introdotte dalla legge 103 del 2017, sia perché la
rescissione è stata chiesta prima dell’entrata in vigore di tale normativa sia
soprattutto perché anteriore è la sentenza relativamente alla quale è stata
chiesta la rescissione: questa infatti costituisce un mezzo di impugnazione
straordinario (Cass. Sez. U. n. 36848 del 17/7/2014, Burba, rv. 259990),
cosicché risulta applicabile il principio per cui «ai fini dell’individuazione del
regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo

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dell’esecuzione della stessa.

diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie,
il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio “tempus regit actum”
impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato
e non già a quello della proposizione dell’impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 27614
del 29/3/2007, Lista, rv. 236537).

5. In definitiva deve essere revocata la sentenza n. 633 del 2017, emessa il
1/3/2017 dal Tribunale di Taranto nei confronti di Tardiota Angelo Raffale, con

Taranto per l’ulteriore corso.

P. Q. M.

Revoca la sentenza n. 633/2017 (RGNR 9271/14) emessa il 01/03/2017 dal
Tribunale di Taranto nei confronti di Tardiota Angelo Raffaele e ne sospende
l’esecuzione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per
l’ulteriore corso.
Così deciso il 23/3/2018

sospensione della relativa esecuzione e trasmissione degli atti al Tribunale di

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