Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19117 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19117 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAMIREZ CIPRIAN RAMON N. IL 21/01/1984
avverso la sentenza n. 3998/2014 GIP TRIBUNALE di IMPERIA, del
09/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO,

Data Udienza: 05/10/2016

t

Fatto e diritto
Ramirez Ciprian ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione delle pena ex art. 444
c.p.p. emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Imperia in data 9.11. 2015 per il reato di cui agli art. 73, co
1 bis d.p.r. 309/90..
Ha dedotto, a sostegno del ricorso, l’omessa motivazione della sentenza con riguardo con riguardo alla

Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità.
Il ricorrente, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della pronuncia ex art. 129
c.p.p, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da
lui proveniente, che presuppone la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe
dovuto disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della
insussistenza dei fatti, della loro mancata commissione da parte dell’imputato etc ex art. 129 cpp.
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio definito ex art. 444 cod proc. pen. è inammissibile per
genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di
motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla
indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai
sensi del!’ art. 129 cod. proc. ( Cass Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 19/04/2000 Cc. (dep. 01/06/2000) Rv. 216583
Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997 ) Rv. 209387)
E difatti è onere del ricorrente indicare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità. Qualora dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
il giudizio negativo sulla ricorrenza di una delle ipotesi previste dall’art. 129 c.p.p.. deve essere accompagnato da
una specifica motivazione; diversamente, deve ritenersi sufficiente una motivazione consistente nella
enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e nella valutazione negativa
della non ricorrenza le condizioni per una pronuncia di proscioglimento.
Conclusivamente, in assenza di specifica deduzione sul punto da parte del ricorrente, l’obbligo motivazionale del
giudice è assolto dando atto della effettuata verifica della insussistenza di condizioni che impongano il
proscioglimento dell’imputato e di tale adempimento ben può dare conto con motivazione sintetica. Sez. 3,
Sentenza n.39952 del 03/10/2006, dep. 05/12/2006 Rv. 235495, Cass sez 5 5.1.2006 n. 211 Cortese).

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5.10.2016

sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

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