Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19116 del 05/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19116 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI FATTA SALVATORE N. IL 26/04/1977
avverso la sentenza n. 1914/2015 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 05/10/2016

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Fatto e diritto
Avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa a conferma della condanna in primo grado per il reato di
detenzione illecita di sostanza stupefacente, furto aggravato ed evasione, Di Fatta Salvatore ha proposto
ricorso per Cassazione deducendo vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi
di lieve entità di cui al citato art. 73 V comma d.p.r. 309/90, alla insussistenza del’elemento soggettivo del

Il ricorso è manifestamente infondato.
Occorre innanzitutto premettere che i mutamenti normativi che hanno interessato l’art. 73 V comma d.p.r.
309/90, per effetto dei quali l’ipotesi di lieve entità prevista dal tale norma non costituisce più una
attenuante ad effetto speciale ma un’autonoma fattispecie di reato, con previsione di un trattamento
sanzionatorio più mite, non hanno inciso sui parametri di valutazione della lieve entità del fatto, che sono
rimasti immutati.
Di conseguenza, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 73 V comma d.p.r. 309/90, occorre fare
riferimento, ai fini della valutazione della lieve entità, agli stessi criteri già previsti dalla previgente
formulazione della norma, sia quelli riguardanti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia
quelli concernenti l’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della
condotta criminosa).
Tanto premesso, si osserva che i giudici di seconde cure

hanno correttamente motivato il diniego

dell’ipotesi di cui all’art. 73 co V d.pr 309/90 con riferimento al quantitativo dello stupefacente in sequestro,
essendo da esso ricavabili 2.000 dosi di hashish, e alla suddivisione dello stupefacente in dosi già
confezionate pronte per essere cedute.
Tali elementi appaiono ostativi al riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità alla stregua dei principi
enunciati da questa Suprema Corte, secondo cui ” in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve
entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito della formulazione normativa
introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo
nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo,
sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente
assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.(
Sez. 3, Sentenza n. 27064 del 19/03/2014 Ud. (dep. 23/06/2014) Rv. 259664,
Sez. 4, Sentenza n. 43399 del 12/11/2010 Ud. (dep. 07/12/2010) Rv. 248947)
Altrettanto infondato è il motivo concernente l’insussistenza dell’elemento soggettivo del contestato reato di
evasione atteso che, come correttamente spiegato dalla corte di merito, l’annullamento con rinvio della
precedente sentenza della Corte di appello da parte della Corte di Cassazione non ha determinato il venir
meno del titolo custodiale.

reato di evasione, al diniego della attenuanti generiche ed alla misura della pena ritenuta eccessiva. .

Infondata è la censura sul diniego delle attenuanti generiche avendo i giudici gravati correttamente spiegato
le ragioni del mancato riconoscimento rinvenibili nella negativa personalità dell’imputato gravato da
precedenti penali
Il ricorso è pertanto inammissibile.Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
ricorrente&l pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della

cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 5.10.2016

Condanna

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